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giovedì 17 maggio 2012 | twitter |
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Dal Tribunale di Teramo

Banche e c/c, un vademecum per le CTU contabili

Giuseppe Cuppone
La Sentenza in oggetto riveste una notevole importanza in quanto affronta, in aggiunta alle note tematiche anatocistiche (interessi usi piazza e capitalizzazione), ulteriori profili giuridici, spesso sottaciuti e comunque fonte d'incertezze in occasione dell'espletamento di Ctu contabili.

LA SENTENZA IN SINTESI: LE PROBLEMATICHE AFFRONTATE

Indebito pagamento alla banca di somme non dovute – violazione artt. 1283, 1284 e 1346 c.c. – obbligo di forma scritta – insufficienza dei criteri per relationem – insufficienza pubblicazione delle condizioni economiche - decorrenza del termine di prescrizione – imprescrittibilità dell’azione di nullità del contratto ex art. 1422 C.C. – illegittimità della CMS e delle valute - violazione L. 108/96 – applicazione in via sostitutiva art. 1815 c.c. – perdita della remunerazione del capitale – sussistenza – legittimità.

I PUNTI DI MAGGIORE INTERESSE PER IL CORRENTISTA

1) Viene innanzi tutto specificato che per i contratti sorti anteriormente alla L. 154/92 la carenza contrattuale di cui all’art. 7 delle NUB non può essere in alcun modo sanata né con l’invio delle comunicazioni periodiche, né con la pubblicazione dei fogli informativi, in quanto la forma scritta e l’inziale sottoscrizione avrebbero funzioni genetiche e sostanziali irrinunciabili.

2) Eventuali rinegoziazioni successive non hanno alcuna efficacia retroattiva, con la conseguenza che il contratto originario, sebbene parzialmente nullo, resta efficace sino alla sua rinegoziazione.

3) La sentenza in commento coglie anche il problema delle cd valute, ossia di quel meccanismo utilizzato dalla banca di posticipare gli accrediti e anticipare gli addebiti, creando un ulteriore guadagno la cui quantificazione ed incidenza aumentano esponenzialmente con il numero di operazioni eseguite dalla correntista. L’esperienza delle ctu ha quantificato in una forbice tra il 20 ed il 45% l’incidenza delle valute sull’ammontare dei costi di conto corrente.

4) Infine va segnalato come la Sentenza in parola abbia colto gli effetti civilistici della L. 108/96 costituiti dalla perdita di qualsiasi remunerazione del capitale ex art. 1815 c.c. allorquando viene rilevato il superamento del tasso soglia.

Nota tecnica: per mero errore il giudice ha condannato parte opponente al pagamento della spese.

Lo stesso ha prontamente fissato l’udienza del 19/7 per procedere alla conseguente rettifica

Copyright © - Riproduzione riservata

(Sentenza Tribunale TERAMO 20/06/2011, n. 687)
19/07/2011
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