La realizzazione di soppalchi nel corso di ristrutturazione interna di un edificio comporta l’aumento della superficie e la realizzazione di un edificio in parte diverso e richiede, pertanto, il rilascio di permesso di costruire o, in alternativa, di D.I.A.
La mancanza del titolo configura il reato di cui all’art. 44 D.P.R. 380/2011 e legittima il sequestro preventivo dell’immobile.
È quanto ha affermato la Corte di Cassazione con 11 novembre 2011, n. 41089.
La sentenza ribadisce l’ormai costante insegnamento della Suprema Corte in materia.
Si richiama, in particolare, Cass. Sez. 3, sentenza n. 37705 del 22/09/2006, in cui la Corte, mutando il precedente indirizzo giurisprudenziale che riteneva che, pur dopo l’entrata in vigore della nuova normativa del D.P.R. n. 380 del 2001, "la realizzazione di opere interne anche in base al testo unico deve ritenersi consentita, come avveniva nella legislazione previgente, previa mera denunzia di inizio dell'attività, a condizione che non integri veri e propri interventi di ristrutturazione comportanti modifiche della sagoma o della destinazione d'uso” (Cass., 3^, 40829/2005), ha affermato che “la nuova disciplina comporta invece che, in caso di interventi di ristrutturazione, l'organismo edilizio risulti in parte diverso per effetto della diversità di disposizione interna degli spazi, e che, ai fini della necessità del permesso a costruire (od, in alternativa, della denuncia di inizio dell'attività) debba aversi riguardo - a parte le ipotesi di mutamento di destinazione d'uso - alle "modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici". Ciascuna modifica, dunque, autonomamente realizza la fattispecie, senza possibilità di sovrapposizione, come si deduce dalla disgiuntiva finale” .
Risulta così affermato il principio secondo cui “l'esecuzione di soppalchi nella ristrutturazione interna di un edificio, pure se non realizzi un mutamento di destinazione d'uso, costituisce opera che richiede il permesso a costruire o, in alternativa, la denuncia d'inizio di attività, poiché comporta modifica delle superfici interne, la quale, a norma dell'art. 10, comma 1, lett. c) T.U. dell'edilizia (D.P.R. n. 380 del 2001) è necessaria e sufficiente a far sorgere tale obbligo, indipendentemente, quindi, da una contemporanea modifica della sagoma o del volume”. (v., negli stessi sensi, Cass., 3^, ud. 20 settembre 2006, Montilli).
La configurabilità del reato in assenza del necessario titolo abilitativo rende legittimo il sequestro preventivo dell’immobile in cui l’intervento edilizio è stato realizzato.
Anche tale conclusione è in linea con l’insegnamento della Suprema Corte, secondo il quale “In tema di reati edilizi, è legittimo il sequestro preventivo di un immobile nel quale risultano realizzate opere interne che ne abbiano comportato il mutamento della destinazione d'uso, realizzandosi in questo caso un'ipotesi di aggravamento del carico urbanistico”. (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 34976 del 09/07/2010, Nocera)
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(Sentenza Cassazione penale 11/11/2011, n. 41089)