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giovedì 17 maggio 2012 | twitter |
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Il prenditore rischia di dover pagare comunque il doppio

Caparra con assegno? Senza incasso meglio restituirlo

Quando la caparra venga costituita mediante consegna di un assegno bancario, il comportamento del prenditore del titolo che, dopo averne accettato la consegna, ometta poi di porlo all’incasso, trattenendolo senza restituirlo all’acquirente, e’ contrario a correttezza e buona fede e comporta a carico del prenditore l’insorgenza degli obblighi propri della caparra: ove risulti inadempiente all’obbligazione cui si riferisce la caparra, egli sara’ tenuto al pagamento di una somma pari al doppio di quella indicata nell’assegno.

La caparra confirmatoria costituisce un contratto che si perfeziona con la consegna che una parte fa all’altra di una somma di danaro o di una determinata quantita’ di cose fungibili per il caso d’inadempimento delle obbligazioni nascenti da un diverso negozio ad essa collegato, ed. contratto principale).

Il problema che si pone e’ peraltro quello di verificare se l’effetto proprio della conclusione di un contratto di caparra possa avere luogo anche nel caso in cui venga consegnato dall’acquirente al venditore un assegno bancario, allorquando il detto assegno venga ricevuto dall’acquirente e dallo stesso non posto all’incasso.

La risposta da dare al quesito deve, ad avviso del Collegio, essere positiva. Invero, tenuto conto della funzione dell’assegno bancario, la caparra ben puo’ essere costituita mediante la consegna di un assegno bancario, perfezionandosi l’effetto proprio della caparra al momento della riscossione della somma recata f dall’assegno, e quindi salvo buon fine.

Allorquando il venditore accetti la dazione della caparra con assegno bancario, e’ suo onere quello di porre all’incasso il titolo, nel senso che, ove l’assegno non venga posto in riscossione, il mancato buon fine dell’assegno bancario - che preclude il raggiungimento dello scopo proprio della consegna della caparra - e’ riferibile unicamente al comportamento del prenditore.

Questa Corte, del resto, ha avuto modo di affermare che “in base alla regola di correttezza posta dall’art. 1175 cod. civ., l’obbligazione del debitore si estingue a seguito della mancata tempestiva presentazione all’incasso del titolo di credito (assegno bancario, nella specie) da parte del creditore, che in tal modo, viene meno al suo dovere di cooperare in modo leale e fattivo all’adempimento del debitore.

Deve quindi ritenersi che, se il creditore omette, violando la predetta regola di correttezza, di compiere gli adempimenti necessari affinche’ il titolo sia pagato, nei termini di legge, dalla banca trattaria (o da altro istituto bancario), tale comportamento omissivo deve essere equiparato, a tutti gli effetti di legge, all’avvenuta esecuzione della diversa prestazione, con conseguente estinzione dell’obbligazione, ex art. 1197 cod. civ.” (Cass. n. 12079 del 2007).

Ed ancora si e’ chiarito che “in caso di pagamento effettuato mediante assegni di conto corrente, l’effetto liberatorio si verifica con la riscossione della somma portata dal titolo, in quanto la consegna del titolo deve considerarsi effettuata, salva diversa volonta’ delle parti, pro’ solvendo; tuttavia, poiche’ l’assegno, in quanto titolo pagabile a vista, si perfeziona, quale mezzo di pagamento, quando passa dalla disponibilita’ del traente a quella del prenditore, ai fini della prova del pagamento, quale fatto estintivo dell’obbligazione, e’ sufficiente che il debitore dimostri l’avvenuta emissione e la consegna del titolo, incombendo invece al creditore la prova del mancato incasso, la quale, pur costituendo una prova negativa, non si risolve in una probatio diabolica, in quanto, avuto riguardo alla legge di circolazione del titolo, il possesso dello stesso da parte del creditore che lo ha ricevuto implica il mancato pagamento” (Cass. n. 17749 del 2009).

Ne consegue che, allorquando la caparra venga costituita mediante consegna di un assegno bancario, il comportamento del prenditore del titolo che, dopo averne accettato la consegna, ometta poi di porlo all’incasso, trattenendo comunque l’assegno e non restituendolo all’acquirente, e’ contrario a correttezza e buona fede e comporta a carico del prenditore l’insorgenza degli obblighi propri della caparra, nel senso che ove risulti inadempiente all’obbligazione cui si riferisce la caparra, egli sara’ tenuto al pagamento di una somma pari al doppio di quella indicata nell’assegno.

Copyright © - Riproduzione riservata

(Sentenza Cassazione civile 09/08/2011, n. 17127)
20/09/2011
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