Log in

giovedì 17 maggio 2012 | twitter |
Condividi
Informazioni creditizie

Centrale d'allarme interbancaria: ma per chi suona la campana?

La sentenza in questione pone un’interessante questione: l’illegittimità della segnalazione di un debitore da parte di una banca al Cai (centrale di allarme interbancaria), in assenza di tutti i presupposti di legge.

Nella condivisibile ricostruzione del giudice salentino, tale segnalazione non può giustificarsi solo con la mancata copertura di un assegno da parte del debitore, invero sequestrato, a seguito di denuncia di smarrimento.

Dall’argomentazione del giudice salentino, si trae che la banca comunque, anche ricorrendo l’ipotesi della mancanza totale o parziale di provvista, ha l’onere della prova di tale lacuna nella provvista e di informare il debitore delle ragioni della segnalazione, anche per permettergli di rimediare alla situazione che l’ha determinata.

Inoltre, qualora ricorra l’assenza di provvista per un assegno, la banca si rende responsabile di una condotta illecita, qualora non l’abbia revocata dopo aver appreso la denuncia di smarrimento degli assegni da parte del cliente debitore.

È rilevante sottolineare come secondo la pronuncia in questione la suindicata condotta della banca costituisce violazione dell'art.1175 c.c., secondo cui le parti del rapporto obbligatorio devono comportarsi secondo le regole della correttezza in modo da non ledere l'interesse dell'altro oltre i limiti della legittima tutela dell'interesse proprio.

Principio di correttezza che - secondo dottrina e giurisprudenza pressoché pacifiche –trova fondamento anche nell’art. 2 Costituzione.

Il giudice salentino argomenta tale decisum anche riprendendo alcuni principi già emersi nella giurisprudenza di merito (Trib. Di Roma, 2 agosto 2002), quale in particolare quello secondo cui la banca segnalante risponde sia a livello contrattuale (con particolare riferimento al principio di buona fede), sia a livello extracontrattuale, se la segnalazione della banca risulta lesiva dell'immagine del soggetto erroneamente segnalato.

Ciò, a prescindere anche dal pregiudizio derivante dalla segnalazione alle possibilità di accesso del segnalato al credito bancario.

Dopo aver qualificato la responsabilità della banca segnalante, la pronuncia in questione si sofferma su una questione assai interessante concettualmente nonché praticamente: quella del riconoscimento della risarcibilità, ad opera delle Sezioni Unite dell’11 novembre 2008, del danno non patrimoniale, conseguente all’inadempimento di un’obbligazione (anche di fonte contrattuale).

Alla luce di tale pronuncia nomofilattica, il giudice brindisino ritiene superato il c.d. principio del “cumulo dei titoli di responsabilità”, applicabile alle fattispecie, ove, come nel caso di specie, a fronte di un inadempimento contrattuale vi sia la lesione di un bene di rrango costituzionale.

Secondo le Sezioni Unite del 2008 - ricorda la pronuncia in commento - l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. consente di sostenere che “anche nella materia della responsabilità contrattuale è dato il risarcimento dei danni non patrimoniali”.

A tal riguardo, la pronuncia richiama il principio “dell’indefettibilità del riconoscimento, per i diritti inviolabili della persona, di quella tutela, minima, costituita dal risarcimento; tutela che, quando questi siano stati lesi, dovrebbe essere assicurata, quale che sia la fonte della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale”. Ne consegue che è ammissibile far valere il danno non patrimoniale con “l’azione di responsabilità contrattuale, senza ricorrere all’espediente del cumulo di azioni”.

D’altra parte, a fronte della mancanza di un’espressa previsione relativa alla risarcibilità del danno non patrimoniale in ambito contrattuale, la Suprema Corte invoca, a fondamento delle sue conclusioni, l’art. 1174 c.c., secondo cui la prestazione che forma oggetto dell’obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere ad un interesse, anche non patrimoniale, del creditore. Dalla suddetta previsione normativa - che la dottrina più “evoluta” richiamava a sostegno della risarcibilità del danno non patrimoniale da contratto - le Sezioni Unite argomentano “la libera deducibilità nell’ambito di un regolamento contrattuale di valori non strettamente patrimoniali, ma afferenti la persona”.

In questa prospettiva, é evidente che una qualunque segnalazione alla Centrale Rischi (o C.a.i.) è finalizzata a pubblicizzare uno stato di inadempimento assoluto o relativo (ritardo nell’adempimento),quindi è idonea a minare la fiducia del sistema creditizio nella solvibilità del soggetto segnalato e cagiona senz’altro un danno ritenuto dall’ordinamento giuridico meritevole di risarcimento.

Danno che – come sottolinea la pronuncia del Tribunale di Brindisi - riguarda il profilo della lesione dell¿onore e della reputazione del debitore, e ciò indipendentemente dall’eventuale svolgimento di un’attività commerciale.

Ma come va calcolato questo danno?

Secondo la pronuncia de qua, esso va valutato in base all¿art. 1226 cod. civ., secondo un criterio equitativo, che tenga in debito conto anche tutte le circostanze del caso di specie (comportamento complessivo delle parti, durata dell’abusiva segnalazione).

Del resto, la detta norma va ritenuta applicabile anche perché richiamata dall’art. 2056 c.c., proprio al fine di delineare il quadro normativo della responsabilità aquiliana

Copyright © - Riproduzione riservata

01/07/2011
Condividi
Newsletter
Resta aggiornato con la newsletter IpsoNews
Questo articolo è tratto da:
Sull'argomento: Diritto commerciale

I nostri BLOG

Per esprimere la tua opinione su questi o altri argomenti vai su postilla.it
Manuale di diritto commerciale
Editore: Utet Giuridica
€ 37,00
Codice ipertestuale commentato della proprietà industriale e intellettuale
Editore: Utet Giuridica
€ 260,00 (-15%) € 221,00
Memento Pratico - Società commerciali 2012
Editore: Ipsoa Francis Lefebvre
€ 129,00
Società 2012
Editore: Ipsoa
€ 89,00
Versione eBook € 59,50 +IVA
Le Società
Editore: Ipsoa
€ 235,00
Il Diritto Industriale
Editore: Ipsoa
€ 168,00
Codice commentato delle società
Editore: Ipsoa
€ 200,00 (-10%) € 180,00
Il Diritto delle società oggi - Innovazioni e persistenze
Editore: Utet Giuridica
€ 80,00 (-15%) € 68,00
La mediazione delle controversie
Editore: Ipsoa
€ 42,00 (-10%) € 38,00