Assicurazioni private
Compagnia in liquidazione, i 60 giorni in cui il F.G.V.S. copre i massimali
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nell’ipotesi di sottoposizione dell’impresa assicuratrice a liquidazione coatta amministrativa, con trasferimento del portafoglio ad altra impresa, qualora le parti contraenti abbiano espressamente convenuto che sono a carico dell’impresa cessionaria, nei limiti dei massimali di polizza, gli importi eccedenti i massimali di legge, qualora il sinistro sia avvenuto in epoca antecedente alla scadenza del termine di sessanta giorni di cui al D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, art. 58, commi 2 e 4, il Fondo resta obbligato nei limiti dei massimali di legge, mentre sono a carico della impresa cessionaria gli importi eccedenti tali massimali entro i limiti dei massimali di polizza; qualora il sinistro si sia verificato in epoca successiva al termine sopra indicato e, quindi, i rischi dei contratti stipulati dalla società in l.c.a. siano stati trasferiti alla società cessionaria, quest’ultima è direttamente obbligata nei limiti dei massimali di polizza.
(Sentenza Cassazione civile 05/12/2011, n. 26000)
15/12/2011