Costituisce indirizzo consolidato che, nelle controversie aventi a oggetto gli obblighi di pagamento dei contributi afferenti alle concessioni ed ai permessi edilizi, il giudizio non ha carattere impugnatorio, ancorché esso sia proposto, formalmente, come contestazione di una determinazione amministrativa, in quanto mira ad accertare la sussistenza o la misura del credito vantato dal Comune.
Ne deriva che il ricorso può essere correttamente proposto nel termine di prescrizione del diritto, e dunque anche dopo che siano trascorsi più di sessanta giorni dalla conoscenza, da parte dell'interessato, dell'atto con cui l'amministrazione ha quantificato i contestati contributi, richiedendone il pagamento.
Da ciò discende che nella specie alcuna rilevanza poteva avere, ai fini dell'esaminabilità nel merito delle censure svolte dal ricorrente, il dato storico della mancata impugnazione del pregresso atto determinativo degli oneri dovuti.
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(Decisione Consiglio di Stato 04/11/2011, n. 5852)