In particolare, esse prevedono l’introduzione anche nel nostro ordinamento delle convenzioni prematrimoniali, per l’eventualità di separazione personale o di divorzio prevenendo la difficoltà delle negoziazioni quando il matrimonio è entrato in crisi, del “Patto di convivenza” PAC, col quale non si intende assolutamente istituzionalizzare un rapporto personale (motivo per il quale non si è utilizzata la denominazione “unione civile”, “di fatto” o “solidale”), ma semplicemente regolare diritti e obblighi di carattere patrimoniale.
Di qui l’inserimento nel libro IV del codice civile dedicato alle obbIigazioni e ai contratti e non nel 1°, dedicato alle persone e alla famiglia.
I PAC consentirebbero di dare una disciplina contrattuale per i cittadini che manifestino formalmente la volontà di “vivere insieme”, secondo un concetto che non corrisponde necessariamente a quello di “unione”, che prescinde da tipo di legame affettivo dei contraenti e che tiene conto di quanto presentato in Parlamento nelle ultime legislature e delle norme speciali, che già in qualche modo riconoscono il legame di stabile convivenza extra-familiare.
Le altre due proposte di legge riguardano la materia successoria con la riforma dei patti successori rinunciativi e dei diritti riservati ai legittimari, dirette ad attenuare gli effetti dell’azione di riduzione nei confronti dei terzi e il divieto dei patti successori, per adeguare la giusta tutela dei diritti dei legittimari alla mutata realtà della società del nostro tempo, espressione di una concezione dei rapporti familiari che oggi non è più quella su cui venne costruito il Codice del 1942.
L’adeguamento potrebbe produrre benefici effetti sulla dinamica del mercato immobiliare e del credito, oggi ostacolati dagli eccessivi vincoli alla proprietà di provenienza successoria o ad essa riconducibile.
A cura della Redazione
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