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giovedì 17 maggio 2012 | twitter |
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Obbligazioni e contratti

Contratti collegati, quali gli ''indici'' di individuazione?

La Corte incentra la sua attenzione sulla figura del collegamento negoziale applicandola ad una particolare fattispecie.

Affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico (il quale costituisce espressione dell'autonomia contrattuale prevista dall'art. 1322 c.c. e che impone la considerazione unitaria della fattispecie), è necessario che ricorra sia un requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell'ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale ed unitario, sia un requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l'effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale.

Accertare la natura, l'entità, le modalità e le conseguenze del collegamento negoziale realizzato dalle parti rientra nei compiti esclusivi del giudice di merito, il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici.

In altri termini, il collegamento negoziale non dà luogo a un nuovo ed autonomo contratto, ma è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso, che viene realizzato non per mezzo di un singolo contratto ma attraverso una pluralità coordinata di contratti, i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è finalizzato ad un unico regolamento dei reciproci interessi, ovvero è concepito, funzionalmente e teleologicamente, come collegato con gli altri, sì che le vicende che investono un contratto possono ripercuotersi sull'altro, seppure non necessariamente in funzione di condizionamento reciproco, ben potendo accadere che uno soltanto dei contratti sia subordinato all'altro, e non anche viceversa, e non necessariamente in rapporto di principale ad accessorio.

Con la pronuncia in esame la S.C. ha specificato che, nelle ipotesi di collegamento negoziale, i singoli negozi, seppur strutturalmente autonomi, perseguono, tuttavia, oltre allo scopo proprio, anche uno scopo pratico ulteriore che completa la specifica rilevanza dell'atto: tale scopo aggiuntivo rappresenta, in sostanza, la causa "concreta" dell'atto collegato (nella fattispecie è stata ravvisata la sussistenza di un collegamento negoziale tra l'atto di trasferimento della nuda proprietà e la costituzione di usufrutto a vantaggio di un soggetto e il contratto transattivo intervenuto tra le parti). Per opportuni riferimenti cfr., in giurisprudenza, Cass. n. 5861 del 2006; Cass. n. 24792 del 2008 e, da ultimo, Cass. n. 5195 del 2010.

Copyright © - Riproduzione riservata

(Sentenza Cassazione civile 21/11/2011, n. 24511)
09/01/2012
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