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giovedì 17 maggio 2012 | twitter |
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Primo sì del Parlamento Europeo alla nuova proposta di direttiva

Contratti dei consumatori, più tempo per cambiare idea

Nella seduta plenaria di ieri il Parlamento Europeo ha approvato la nuova proposta di direttiva sui diritti dei consumatori. Più lungo il termine per esercitare il diritto di recesso (14 giorni).

Favorevole la posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 giugno 2011 in vista dell'adozione della direttiva 2011/.../EU del Parlamento europeo e del Consiglio sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

La direttiva, tramite il conseguimento di un livello elevato di tutela dei consumatori, intende contribuire al corretto funzionamento del mercato interno mediante l'armonizzazione di taluni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di contratti tra consumatori e professionisti.

La direttiva è applicabile, alle condizioni e nella misura stabilita nelle sue disposizioni, ai contratti conclusi tra un professionista e un consumatore.

È altresì applicabile ai contratti per la fornitura di acqua, gas, elettricità e teleriscaldamento da parte di prestatori pubblici nella misura in cui detti prodotti di base sono forniti su base contrattuale.

In caso di conflitto tra le disposizioni della presente direttiva e una disposizione di un altro atto dell'Unione che disciplini settori specifici, la disposizione dell'altro atto dell'Unione prevale e si applica a tali settori specifici.

La direttiva non si applica ai contratti:

a) per i servizi sociali, comprendenti gli alloggi popolari, l'assistenza all'infanzia e il sostegno alle famiglie e alle persone temporaneamente o permanentemente in stato di bisogno, ivi compresa l'assistenza a lungo termine;

b) di assistenza sanitaria come definita nella direttiva 2011/24/EU, sia essa fornita o meno attraverso le strutture di assistenza sanitaria;

c) di attività di azzardo che implicano una posta di valore pecuniario in giochi di fortuna, comprese le lotterie, i giochi d’azzardo nei casinò e le scommesse;

d) di servizi finanziari;

e) per la creazione, l'acquisizione o il trasferimento dei diritti di proprietà immobiliare e dei diritti sui beni immobili;

f) per la costruzione di nuovi edifici, la trasformazione sostanziale di edifici esistenti e per la locazione di alloggi a scopo residenziale;

g) che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso" ;

h) che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio ;

i) che, secondo le disposizioni degli Stati membri, sono istituiti con l’intervento di un pubblico ufficiale, tenuto per legge all'indipendenza e all'imparzialità, il quale deve garantire, fornendo un'informazione giuridica completa, che il consumatore conclude il contratto soltanto sulla base di una decisione giuridica ponderata e con conoscenza della sua rilevanza giuridica;

j) di fornitura di alimenti, bevande o altri beni destinati al consumo corrente nella famiglia e fisicamente forniti da un professionista in giri frequenti e regolari al domicilio, alla residenza o al posto di lavoro del consumatore;

k) di servizi di trasporto passeggeri, fatti salvi l'articolo 8, paragrafo 2, e gli articoli 19 e 22;

l) conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati; m) conclusi con operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici a pagamento per il loro utilizzo o conclusi per l'utilizzo di un solo collegamento tramite telefono, Internet o fax, stabilito da un consumatore.

Gli Stati membri possono decidere di non applicare la presente direttiva e di non mantenere né introdurre disposizioni nazionali corrispondenti ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali in base ai quali il corrispettivo che il consumatore deve pagare non è superiore a 50 EUR.

Gli Stati membri possono stabilire un valore inferiore nella rispettiva legislazione nazionale.

La direttiva non pregiudica il diritto contrattuale nazionale generale, quali le norme sulla validità, formazione o efficacia di un contratto, nella misura in cui gli aspetti relativi al diritto contrattuale generale non sono disciplinati dalla presente direttiva.

La direttiva non impedisce ai commercianti di offrire ai consumatori disposizioni contrattuali che vanno oltre la tutela prevista dalla presente direttiva.

Il Parlamento pone una particolare attenzione sui diversi termini di recesso tra Stati membri e per i contratti a distanza e fuori dei locali commerciali.

Questi sono causa di incertezza giuridica e di costi di adempimento.

Lo stesso termine di recesso va applicato a tutti i contratti a distanza e negoziati fuori dei locali commerciali.

Nel caso dei contratti di servizio, il periodo di recesso dovrebbe scadere 14 giorni dopo la conclusione del contratto.

Nel caso dei contratti di vendita, il periodo di recesso dovrebbe scadere 14 giorni dopo quello in cui il consumatore o un terzo diverso dal vettore e indicato dal consumatore acquisisce il possesso fisico dei beni, mentre il consumatore dovrebbe poter esercitare il diritto di recedere prima del ricevimento dei beni stessi.

Quando il consumatore ordina beni multipli con un solo ordine ma essi sono consegnati separatamente, il periodo di recesso dovrebbe iniziare quando il consumatore acquisisce il possesso fisico dell'ultimo bene.

Quando i beni sono consegnati in lotti o pezzi multipli, il periodo di recesso dovrebbe iniziare il giorno in cui il consumatore entra in possesso dell'ultimo lotto o pezzo.

Copyright © - Riproduzione riservata

(Proposta di direttiva Parlamento europeo 23/06/2011)
24/06/2011
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Questo articolo è tratto da:
Sull'argomento: Diritto internazionale e comunitario