Il 24 febbraio 2006 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i partner della regione mediterranea al fine di istituire un dispositivo di risoluzione delle controversie relative a disposizioni commerciali.
I negoziati sono stati condotti dalla Commissione in consultazione con il comitato nominato a norma dell’articolo 207 del trattato e nell’ambito delle direttive di negoziato stabilite dal Consiglio.
Tali negoziati si sono conclusi e il 9 dicembre 2009 è stato siglato un accordo tra l’Unione europea e il Regno del Marocco che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie.
L’accordo è stato firmato a nome dell’Unione il 13 dicembre 2010.
La decisione entra in vigore il giorno dell'adozione; la data di entrata in vigore dell’accordo verrà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
L’obiettivo dell'accordo è prevenire e risolvere le controversie commerciali tra le parti onde pervenire, ove possibile, a soluzioni concordate.
Le disposizioni dell'accordo si applicano ad ogni controversia concernente la presunta violazione delle disposizioni del titolo II (ad eccezione dell’articolo 24) dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra (in prosieguo «l’accordo di associazione»)o dell’accordo in forma di scambio di lettere tra l’Unione europea e il Regno del Marocco in merito a misure di liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca, alla sostituzione dei protocolli n. 1, 2 e 3 e dei relativi allegati e a modifiche dell’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall’altra.
Le procedure del presente accordo si applicano se, 60 giorni dopo che una controversia è stata sottoposta al Consiglio di associazione a norma dell’articolo 86 dell’accordo di associazione, detto Consiglio non è riuscito a risolvere la controversia.
A cura della Redazione
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(Decisione Consiglio delle Comunità Europee 13/05/2011, n. 392)