Log in

giovedì 17 maggio 2012 | twitter |
Condividi
Aggiornate le linee-guida

Corte di Giustizia UE, rinvio pregiudiziale a regola d'arte

Le indicazioni pratiche, prive di qualsiasi valore vincolante, mirano ad orientare i giudici nazionali circa l'opportunità di procedere ad un rinvio pregiudiziale e, eventualmente, ad aiutarli a formulare e presentare le questioni sottoposte alla Corte.

Il sistema del rinvio pregiudiziale è un meccanismo fondamentale del diritto dell'Unione europea, che ha per oggetto di fornire ai giudici nazionali lo strumento per assicurare un'interpretazione e un'applicazione uniformi di tale diritto in tutti gli Stati membri.

Poiché il procedimento pregiudiziale si basa sulla cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, sembra opportuno, al fine di assicurarne l'efficacia, fornire agli organi giurisdizionali nazionali le indicazioni seguenti.

Il testo sostituisce la nota informativa pubblicata nella GU C 297, del 5 dicembre 2009, pag. 1, in seguito all'aggiunta di un nuovo punto 25, nonché alla modifica del punto 40.

Nel corso del procedimento pregiudiziale, la Corte riprende, in linea di principio, i dati contenuti nella decisione di rinvio, ivi compresi i dati nominativi o di natura personale. Di conseguenza, spetta al giudice del rinvio, qualora lo ritenga necessario, procedere esso stesso, nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, a coprire con l'anonimato una o più persone coinvolte nella causa principale.

La domanda di procedimento pregiudiziale d’urgenza deve essere presentata in una forma scevra di ambiguità, che consenta alla cancelleria della Corte di accertare immediatamente che il fascicolo deve essere trattato in maniera specifica. A questo scopo, il giudice del rinvio è invitato a inserire nella sua domanda una menzione dell'art. 104 ter del regolamento di procedura, facendola comparire in un punto chiaramente identificabile nel suo rinvio (ad esempio, nell'intestazione o con un atto giudiziario distinto). Eventualmente, una lettera di accompagnamento del giudice del rinvio può fare opportunamente menzione di detta domanda.

A cura della Redazione

Copyright © - Riproduzione riservata

(Nota Corte Giust. CE 28/05/2011, n. 160)
30/05/2011
Condividi
Newsletter
Resta aggiornato con la newsletter IpsoNews
Questo articolo è tratto da:
Sull'argomento: Diritto internazionale e comunitario