Il caso
Il legale rappresentante di una società finanziaria operante nel settore del credito al consumo, è accusato di usura in quanto ha stipulato contratti di prestito di denaro con previsione di tassi d’interesse di poco inferiori al limite legale dell’usurarietà soprattutto quando questo limite risulti superato in virtù di computo di voci (assicurazione e spese di incasso) di costo addossate al soggetto che richiede il finanziamento.
La posizione del Tribunale
I giudici del Tribunale Busto Arsizio – Saronno nell’esaminare la vicenda partono dalla disciplina del credito al consumo. Chiariscono che la disciplina del credito al consumo era dapprima regolata quanto al TAEG (TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE) dal DM 8 luglio 1992 che all’articolo 1, 4 comma prevedeva l’esclusione dal TAEG delle spese. Queste disposizioni normative sono superate dall’articolo 2 della legge 7 marzo 1996 n. 108 e in base ad esso il TAEG comprende tutte le spesse e nulla rileva cosa determini la Banca d’Italia perché quella società non ha alcun potere di legiferare.
Poiché la legge prevale sui decreti ministeriali abrogandoli conseguentemente, da questo consegue che nella determinazione del TAEG rientrano tutte le spese comprese quelle di bollettino postale ed assicurazione.
Per determinare il momento in cui tale tasso debba considerarsi usuraio si deve partire da quanto stabilito dall’articolo 1815 c.c. il quale prevede che “ si intendono usurai gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualsiasi titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.
Dalla lettura della suindicata disposizione si evince che l’interesse non deve essere usuraio nel momento in cui si conclude il contratto mentre nella successiva fase di restituzione del mutuo (momento del pagamento) è invalente il superamento di tale soglia.
Il mutuante è cioè il legale rappresentante della società finanziaria conoscendo tali principi, per eluderli ha semplicemente posto in essere un’attività negoziale illecita penalmente frazionando la somma mutuata con un primo contratto (euro 5.000,00) e le spese di assicurazione ed istruttoria (euro 1.050,00) con un altro contratto.
Tenendo conto di tutto ciò affermano i giudici che il finanziamento fu di euro 5.000,00 con l’obbligo di restituire tale somma oltre il taeg al 29,55% e tenendo conto che a tale somma è da aggiungersi quella di euro 1.050,00 (relativo alla carta) comprensiva di spese di assicurazione e di istruttoria di tale finanziamento si supera di gran lunga il tasso di soglia previsto dalla legge al momento della conclusione del contratto di finanziamento.
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(Tribunale Busto Arsizio - Saronno, Sentenza 03/02/2011, n. 18)