La necessità di coprire, per l'anno 2012, i costi di funzionamento dell'Autorità, per la parte non finanziata dal bilancio dello Stato, ha imposto all'Authority di ricorrere al mercato di competenza nel rispetto comunque del limite massimo dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato stesso cosi' come previsto, dall'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Sono obbligati alla contribuzione a favore dell'Autorità, nell'entità e con le modalità previste dal provvedimento, i seguenti soggetti pubblici e privati:
a) le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori di cui agli articoli 32 e 207 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche nel caso in cui la procedura di affidamento sia espletata all'estero;
b) gli operatori economici, nazionali e esteri, che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera a);
c) gli organismi di attestazione di cui all'art. 40, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
La quota a carico delle stazioni appaltanti e degli operatori economici varia in funzione dell'importo posto a base di gara.
Esenzione totale per tutti nel caso di gare di importo inferiore a 40.000,00.
Esenzione solo per gli operatori economici nel caso di gare comprese tra 40.000,00 e 150.000,00 euro.
Poi, a seconda dell'importo il contributo va da 30,00 a 800,00 euro per le stazioni appaltanti e da 20,00 a 500,00 euro per gli operatori economici.
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, Deliberazione 21/12/2011, G.U. 6/2/2012, n. 30
A cura della Redazione
Copyright © - Riproduzione riservata