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giovedì 17 maggio 2012 | twitter |
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Responsabilita' civile

Danni da manutenzione strade, la pioggia torrenziale non e' imprevedibile

Tenuto conto della natura e della tipologia delle cause determinanti il danno, il custode doveva ritenersi nella specie obbligato a controllare lo stato della strada ed a mantenerla in condizioni ottimali d’impiego, dato che la presenza di fango e detriti a seguito di pioggia torrenziale rappresentava fattore di rischio conosciuto o conoscibile a priori dal custode.

Con il primo motivo, l'ente ricorrente deduceva falsa applicazione dell'art. 2051 c. c. e formulava alla Suprema Corte il seguente quesito: "se la, responsabilità dell' ente tenuto alla gestione ed alla manutenzione delle strade pubbliche per danni verificatisi agli utenti sia sempre ed in ogni caso inquadrabile nell'ipotesi di responsabilità speciale prevista dall'art. 2051 c. c. , come ritenuto dalla Corte di Appello, ovvero se spetti. al giudice del merito valutare prioritariamente, caso per caso, l'estensione della strada e la modalità di fruizione da parte dell'utenza, giungendo ad escludere l'inquadramento nell'art. 2051 c. c. in tutti i casi in cui l'evento si sia verificato in strade pubbliche di notevole estensione e grandemente trafficate, nelle quali risulta impossibile operare un controllo ed una vigilanza costanti ed uniformi".

La censura è stata ritenuta infondata.

In realtà, l'Ente ricorrente invocava un orientamento giurisprudenziale ormai superato e che non tiene conto dell'evoluzione della giurisprudenza in subiecta materia a partire dalla nota pronuncia n. 156 del 10.5.1999 della Corte costituzionale.

Questa, infatti, affermò il principio che alla P.A. non era applicabile la disciplina normativa dettata dall'art. 2051 c. c. solo allorquando il controllo sul bene di sua proprietà non sia possibile - per la notevole estensione di esso e le modalità di uso, diretto e generale, da parte di terzi - un continuo, efficace controllo, idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti.

Ne deriva che, secondo tale autorevole interprete, il fattore decisivo per l'applicabilità della disciplina ex art. 2051 c.c. debba individuarsi nella possibilità o meno di esercitare un potere di controllo e di vigilanza sui beni demaniali, con la conseguenza che I'impossibilità di siffatto potere non potrebbe ricollegarsi puramente e semplicemente alla notevole estensione del bene e all'uso generale e diretto da parte dei terzi, da considerarsi meri indici di tale impossibilità, ma all'esito di una complessa indagine condotta dal giudice di merito con riferimento al caso singolo, che tenga in debito conto innanzitutto gli indici suddetti.

In questa direzione si è orientata negli ultimi anni la giurisprudenza di questa Corte, i cui più recenti arresti hanno segnalato, con particolare riguardo al demanio stradale la necessità che la configurabilità della possibilità in concreto della custodia debba essere indagata non soltanto con riguardo all'estensione della strada, ma anche alle sue caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che lo connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico appresta, in quanto tali caratteristiche acquistano rilievo condizionante anche delle aspettative degli utenti, rilevando ancora, quanto alle strade comunali, come figura sintomatica della possibilità del loro effettivo controllo, la circostanza che le stesse si trovino all’interno della perimetrazione del centro abitato .

Nella specie, la Corte territoriale condividendo espressamente tale indirizzo ha affermato — quanto alle premesse in diritto - che, riconducendo la responsabilità del custode della strada nell’ambìto della responsabilità presunta ex art. 2051 si valorizzano adeguatamente, in ordine alla colpa, le circostanze relative alla custodia delle strade, ossia i caratteri dell’estensione e dell’uso diretto della cosa da parte della collettività, che non attengono alla struttura della fattispecie e possono valere ad escludere la presunzione di responsabilità gravante sul custode solo ove questi dia la prova che l’evento dannoso presenta i caratteri dell’imprevedibilità e della inevitabilità.

In fatto (e sempre coerentemente con l’orientamento qui ribadito), ha ritenuto che la responsabilità dell’ente nella determinazione del sinistro dipendesse dal mancato intervento manutentivo diretto alla rimozione del fango e dei detriti dalla sede stradale, su un’arteria importante di raccordo, sulla quale i detriti erano stati trasportati dalle piogge torrenziali senza che il giorno successivo in cui si verificò il sinistro fossero stati rimossi o, quantomeno, fosse stata predisposta un’idonea segnalazione del pericolo.

Non vi è dubbio, infatti, che, tenuto conto della natura e della tipologia delle cause determinanti il danno, il custode doveva ritenersi nella specie obbligato a controllare lo stato della strada ed a mantenerla in condizioni ottimali d’impiego, dato che la presenza di fango e detriti a seguito di pioggia torrenziale rappresentava fattore di rischio conosciuto o conoscibile a priori dal custode.

A cura della Redazione

Copyright © - Riproduzione riservata

(Sentenza Cassazione civile 18/10/2011, n. 21508)
19/10/2011
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