La Suprema Corte esclude la legittimazione ad agire degli enti territoriali per il risarcimento danno ambientale.
Lo Stato – per il tramite del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (secondo la nuova formulazione introdotta dall’art. 4, comma 2 d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128) ha il monopolio dell’esercizio dell’azione civile, nel processo penale, in relazione al risarcimento del danno propriamente “ambientale”.
Questo, in sintesi, il principio affermato dalla sentenza in esame, la quale, peraltro, ha precisato che gli enti territoriale (Regione, comune, provincia) nonché le associazioni ambientaliste possono costituirsi parte civile, ma per far ottenere il risarcimento di danni diversi da quello strettamente ambientale.
La vicenda processuale cui si riferisce la sentenza aveva visto un soggetto condannato in prime cure in relazione al reato di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 per aver effettuato un deposito incontrollato di rifiuti speciali no pericolosi, provenienti dalla attività di costruzione e demolizione, su un’ area comunale in mancanza della prescritta autorizzazione; il tribunale aveva altresì condannato l’imputato al risarcimento del danno in favore della costituta parte civile provincia di Foggia. Nel ricorrere per cassazione, la difesa lamentava, tra l’altro, la violazione degli artt. 309 e 311 d.lgs. n. 152 del 2006, che riservano esclusivamente allo Stato la legittimazione ad agire per il risarcimento del danno ambientale.
La Suprema Corte ha accolto questo motivo di ricorso, pur con alcune importanti precisazioni.
La Cassazione ha preso le mosse dal confronto tra l’art. 18 l. 8 luglio 1986, n., 349, che, al comma 3, prevedeva la possibilità in capo allo Stato e agli enti territoriali «sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo» di agire, anche in sede penale, per ottenere il risarcimento del danno ambientale, e il vigente art. 311 d.lgs. n. 152 del 2006, che, invece, riconosce al solo Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare la possibilità di agire «anche esercitando l'azione civile in sede penale, per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale».
Come emerge dal chiaro dato letterale, gli enti territoriali non hanno più il potere di agire iure proprio per il risarcimento del danno ambientale, ma, ai sensi dell’art. 309 d.lgs. n. 152 del 2009, possono presentare al Ministro «denunce e osservazioni, corredate da documenti ed informazioni, concernenti qualsiasi caso di danno ambientale o di minaccia imminente di danno ambientale e chiedere l'intervento statale a tutela dell'ambiente».
Su questa linea si è assestata la giurisprudenza di legittimità, chiamata a confrontarsi con le nuove norme, linea che la Cassazione ha confermato con alcune sottolineature. In particolare, se è vero che, ai sensi della normativa vigente, il risarcimento del danno ambientale, ossia quello conseguente alla lesione dell’interesse pubblico dell’ambiente, può essere azionato in via esclusiva dal Ministro compente, per il resto vale la disciplina generale delineata dall’art. 2043 c.c., che attribuisce al danneggiato il diritto di ottenere il risarcimento per la lesione di un diritto.
Di conseguenza, sia gli enti pubblici territoriali, sia altri soggetti, singoli o associati (come, ad esempio, le associazioni ambientaliste) possono agire in giudizio, anche in sede penale, «per ottenere il risarcimento di qualsiasi danno patrimoniale, ulteriore e concreto, che abbiano dato prova di aver subito dalla medesima condotta lesiva dell’ambiente in relazione alla lesione di altri loro diritti patrimoniali, diversi dall’interesse pubblico e generale alla tutela dell’ambiente come diritto fondamentale e valore di rilevanza costituzionale».
Nel caso di specie, la Provincia, costituitasi parte civile, si era limitata a chiedere il risarcimento del danno ambientale, ciò che, ad avviso della Cassazione, inficiava la stessa costituzione di parte civile per carenza di legittimazione in relazione alla richiesta di risarcitoria ad oggetto il danno ambientale.
La sentenza è stata perciò annullata senza rinvio con riguardo alle statuizioni civili.
(Cassazione penale Sentenza 22/11/2010, n. 41015)