Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria - Sede di Catanzaro - Sezione Prima - con Sent. n. 1492 del 13 ottobre 2011, depositata il 30 novembre 2011, compie un'attenta ed approfondita disquisizione sul valore giuridico di un Decreto ingiuntivo, successivamente definito e novato con transazione e, quindi, sulla possibilità che lo stesso venga portato ad esecuzione.
In breve illustriamo gli eventi della vicenda giuridica che sono i seguenti:
- Debito del Comune ed emissione del decreto ingiuntivo.
- In corso di procedura esecutiva, ancora in stadio infruttuoso, pagamento di somma parziale da parte della Pubblica Amministrazione.
- Transazione sul residuo debito.
- Detta transazione non viene rispettata in quanto allo scadere del termine le somme dovute non vengono liquidate.
L'odierno ricorso al Tribunale Amministrativo regionale contiene la domanda del pagamento della somma non onorata dal Comune secondo le previsioni dell'accordo transattivo.
Il Giudicante ha prima di tutto disaminato ed illustrato, con richiamo agli artt. 1965 e 1966 del codice civile il contenuto della transazione che è un accordo tra le parti per porre fine ad una lite già iniziata o per prevenire l'insorgenza di una lite; il tutto con reciproche concessioni tra le parti.
E' da precisare che a tali concessioni non necessariamente devono attenere a quanto in controversia.
La conciliazione giudiziale rientra nell'ambito della transazione ed è atto giuridico idoneo ad estinguere il processo in corso e così definisce i rapporti controversi ed ha valore di titolo esecutivo.
Vi è poi nella sentenza una assai interessante disquisizione sulla transazione conservativa e su quella novativa, con la precisazione che è conservativa quella che regolamenta solo in termini quantitativi, con reciproche concessioni, l'originario rapporto, nel mentre quella novativa introduce nuovi rapporti e diverse situazioni giuridiche rispetto a quelli originari controversi.
L'adito Giudice ha individuato la conciliazione giudiziale "de qua", nell'ambito del genus "transazione", qualificandola transazione conservativa.
Per tale motivo il nuovo atto di regolamentazione dei rapporti tra le parti impedisce l'azionabilità del Decreto Ingiuntivo autonomamente, ma ne condiziona l'eventuale riviviscenza dello stesso ad una dichiarazione di inefficacia della transazione che deve avvenire quale presupposto indefettibile prima dell'introduzione del giudizio con il quale si chiede l'esecuzione del decreto Ingiuntivo stesso.
Non può, quindi, essere considerata la dichiarazione di inefficacia della transazione come eccezione delle difese di controparte nell'ambito del giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, avendo tale azione la finalità di far rivivere il Decreto Ingiuntivo.
Il Giudicante ha esemplificato, quindi, le diverse possibilità di comportamenti che parte ricorrente avrebbe dovuto tenere prima del ricorso con quale intendeva ottenere ottemperanza sul Decreto Ingiuntivo che ha così elencato, nelle possibili alternative ipotesi:
- Richiesta di pagamento delle somme
- adempimento non ottemperato a seguito della transazione, e, poi, nel caso di esito negativo, modificare la domanda chiedendo la risoluzione della transazione conservativa;
- Direttamente richiedere la risoluzione e poi agire per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo.
Precisa il Tribunale Amministrativo Regionale che, nel caso di specie, parte ricorrente non ha agito per porre in essere, prima del giudizio di ottemperanza, finalizzato a dare esecuzione al decreto ingiuntivo, l'adempimento delle condizioni contrattuali stabilite in sede di conciliazione giudiziale, né la risoluzione della transazione.
Tale situazione ha comportato la decisione di dichiarare inammissibile il ricorso presentato.
Copyright © - Riproduzione riservata
(Sentenza Tribunale amministrativo regionale CATANZARO 30/11/2011, n. 1492)