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giovedì 17 maggio 2012 | twitter |
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Matrimonio

Di fronte alla Corte costituzionale il divieto per lo straniero irregolare di contrarre matrimonio

Elena Falletti

Ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale per presunta violazione dell'art. 29 Cost. da parte dell'art.10 bis D. Lgs. 286/98 come modificato dalla L. 94/2009.

La vicenda trattata dal giudice trentino riguarda una cittadina cilena che ha fatto regolare ingresso in Italia dalla Spagna per raggiungere il proprio compagno, un cittadino italiano, al fine di contrarre matrimonio con questi. Tuttavia, al momento di presentare la documentazione necessaria per l'espletamento della richiesta di pubblicazioni, non è stata in grado di presentare la documentazione in merito al proprio divorzio ottenuto nel paese d'origine, mentre successivamente le è stato  contestato il c.d. reato di clandestinità ex art. 10 bis D. Lgs. 286/98 come modificato dalla L. 94/2009. Tale legge ha ed ha altresì modificato l'articolo 116 c.c. e l'art. 6 comma 2 e 3 del D.lgs. n. 286/98, istituendo l'obbligo di richiedere l'esibizione dei documenti attestanti la regolarità della permanenzao del cittadino straniero al fine di consentire le pubblicazioni e di celebrare il matrimonio.

Secondo il giudice di pace “il diniego di esercizio del diritto a contrarre matrimonio in virtù del suo status di irregolare appare palesemente in contrasto con l'art. 29 c. 1 della nostra Costituzione, strettamente connesso all'art. 2, in quanto i costituenti hanno inteso garantire all'individuo, indipendentemente dal requisito della cittadinanza, l'esercizio di questo diritto umano fondamentale”.

Ulteriormente il giudice osserva che la mancanza di valido titolo di soggiorno non può impedire allo straniero il libero esercizio del suo diritto a contrarre matrimonio poiché quello di contrarre matrimonio è diritto fondamentale dell'individuo, e non solo del cittadino ed altresì “il matrimonio con clandestino o tra clandestini non è in astratto contrario all'ordine pubblico, ma risponde alla funzione di unità famigliare tutelata dalla Costituzione”.

Oltre alla Costituzione il giudice trentino richiama anche le norme di fonte internazionale quali gli artt. 8 (diritto alla vita privata e famigliare) e 12 (diritto di sposarsi) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali che garantisce il diritto di sposarsi alle persone presenti sul territorio dello Stato aderente alla CEDU (come lo Stato italiano) in via indipendente dalla loro nazionalità. Ulteriormente, il giudice di pace richiama un precedente di diritto comparato, ovvero il parere del Conseil Constitutionnel emanato in data 26 novembre 2003, dove veniva censurato un progetto di legge il quale prevedeva “l'obbligo delll'Ufficiale di Stato Civile di segnalare all'autorità prefettizia la condizione irregolare dello straniero, ha concluso che tali disposizioni sono di natura tale da dissuadere gli interessati a contrarre matrimonio; di conseguenza esse portano offesa al principio costituzionale della libertà di matrimonio”.

Il giudicante solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 bis D. Lgs. 286/98 “nella parte in cui non prevede la sospensione del procedimento di espulsione a carico del cittadino straniero irregolare per l'esercizio del prevalente diritto a contrarre matrimonio per l'assenza della clausola “senza giustificato motivo”; dell'art. 6, commi 2 e 3 del D. Lgs. 286/98 come modificato dalla legge 94/2009 “nella parte in cui non prevede l'esclusione dell'obbligo di esibizione del titolo di soggiorno da parte del cittadino straniero per l'esercizio del diritto fondamentali a contrarre matrimonio” ed infine dell'art. 116 c.c. anch'esso modificato dalla legge 94/2009 “nella parte in cui subordina il diritto a contrarre matrimonio all'esibizione del nulla osta e del titolo di soggiorno”. Tali articoli vengono sottoposti alla Corte costituzionale per violazione degli artt. 2, 3, 29 c.1 e 117 della Costituzione (richiamando gli artt. 8 e 12 CEDU).

Va comunque ricordato che in data 8 luglio 2010, i Giudici delle leggi hanno pubblicato le motivazioni della sentenza 250/2010 proprio in merito all'incostituzionalità dell'art. 10 bis sopra citato affermando che: “non si può infatti ritenere che l’art. 10-bis del d.lgs. n. 286 del 1998, introducendo nell’ordinamento la contravvenzione di «ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato», penalizzi una mera «condizione personale e sociale» – quella, cioè, di straniero «clandestino» (o, più propriamente, «irregolare») – della quale verrebbe arbitrariamente presunta la pericolosità sociale. Oggetto dell’incriminazione non è un «modo di essere» della persona, ma uno specifico comportamento, trasgressivo di norme vigenti”.

Sarà interessante verificare come la Corte coordinerà questo suo precedente con l'asserita violazione del diritto fondamentale di contrarre matrimonio.

 

(Giudice di pace Trento, Ordinanza 16/06/2010)
23/07/2010
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