Con la sentenza 46980/2011 la quarta sezione penale della Corte di Cassazione si occupa del caso seguente.
Un soggetto gestisce una attività di autotrasporto mediante due società. Una situata in Italia e l’altra a Capodistria.
Per la parte di attività svolta dalla società di Capodistria il contribuente non presenta dichiarazioni fiscali né versa tributi in Italia, assumendo che detta società sia una società residente all’estero priva di stabile organizzazione, i cui redditi e le cui operazioni non sono pertanto imponibili in Italia.
La tesi della accusa è, invece, che la società slovena operasse in Italia mediante i mezzi e il personale della società Italiana (le indagini rilevano in effetti che il personale e i mezzi della società italiana curano in Italia sia la gestione contabile che operativa della società estera).
Poiché stabile organizzazione è una “sede fissa di affari” e tale sede fissa di affari può anche consistere nei mezzi messi a disposizione di un soggetto residente, non essendovi incompatibilità logica tra soggetto residente e stabile organizzazione di soggetto non residente, le operazioni della società slovena effettuate tramite le strutture italiane potevano considerarsi imponibili.
La Corte di Cassazione ritiene condivisibile tale ragionamento e, pertanto, sussistente il fumus del delitto di omessa dichiarazione.
Questa parte della decisione è indubbiamente condivisibile e conforme ai capisaldi del diritto tributario.
Viene pertanto confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente a carico del socio e amministratore.
Non viene invece esaminato uno tra gli argomenti delle difese, che merita una piccola sottolineatura. Il contribuente aveva osservato che le operazioni svolte dalla società slovena non erano state mantenute “al nero”, esse erano state tutte contabilizzate e, assumendo che fossero operazioni non imponibili, la società italiana aveva provveduto ad emettere la debita autofattura.
Poste queste premesse, osservava l’imputato, può riconoscersi l’esistenza di un fine di evasione?
Dal punto di vista della pena e della criminosità, questa ipotesi è censurabile come quella di società ed operazioni che restano occulte, senza alcun versamento di imposta, da parte di alcuno?
Il profilo non viene esaminato, ma meritava forse una maggiore attenzione, che certamente non mancherà nel prosieguo del procedimento, nella sede del merito.
(Sentenza Cassazione penale 20/12/2012, n. 46980)