L’art. 2947, coordinato con gli artt. 2059 e 2935 c.c., va interpretato nel senso che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno morale da diffamazione (commessa, nell’ipotesi, a mezzo di corrispondenza epistolare) inizia a decorrere non dal momento in cui l’agente compie il fatto illecito, ma dal momento in cui la parte lesa ne viene a conoscenza.
Quando il danno di cui si chiede il risarcimento consista - come nella specie - nella sofferenza morale soggettiva conseguita alla lesione della reputazione (discredito), la consapevolezza del fatto lesivo da parte della vittima ne costituisce lo stesso presupposto. Invero, in tanto può sussistere un turbamento psichico da intervenuta lesione della propria reputazione, in quanto il diffamato abbia avuto contezza dell’atto diffamatorio.
Ne deriva che, ove il danno morale soggettivo si verifichi - come nella specie - solo a seguito della conoscenza della diffamazione acquisita dalla persona offesa, prima di detto momento il diritto al risarcimento neppure esisteva.
E, non esistendo il diritto, ovviamente, neppure poteva iniziare a decorrere il termine di prescrizione, posto che un diritto (al risarcimento) può essere fatto valere solo dopo che sia sorto (e presupponendo il risarcimento la verificazione del danno).
In ordine alla risarcibilità del danno non patrimoniale da reato, è ormai consolidato l’orientamento che afferma il pieno potere del Giudice civile di accertare astrattamente la sussistenza degli estremi del reato al solo fine di quantificare la lesione subita.
Per quanto concerne, in particolare, il danno non patrimoniale consistente nella sofferenza d’animo a seguito del reato di diffamazione, la giurisprudenza é costante nel ritenere che “il danno non patrimoniale, quale sofferenza patita dalla sfera morale del soggetto leso, si verifica nel momento in cui la parte lesa ne viene a conoscenza.
Con la conseguenza che, per l’individuazione del momento a partire dal quale (sorga e) possa essere fatto valere il diritto al risarcimento del danno morale da diffamazione rileva la percepibilità, da parte del soggetto offeso, della lesione dell’onore e del relativo discredito della reputazione (non essendo sufficiente la “percepibilità oggettiva” di detta lesione).
Solo così, peraltro, può essere correttamente instaurato un parallelismo tra diritto a proporre querela ed esercitabilità del diritto al risarcimento del danno, restando altrimenti non giustificato un diverso trattamento nell’azionabilità della medesima pretesa risarcitoria in sede civile o in quella penale.
Infatti, diversamente da quanto ha sostenuto impropriamente la Corte territoriale, il termine (di tre mesi) per la proposizione della querela decorre dal giorno della “notizia” del fatto che costituisce reato (art. 124 c.p.), e che tale momento, rispetto al reato di diffamazione, è inteso in sede penale da questa S.C. come quello in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, conoscenza che può essere acquisita in modo completo soltanto se (e nel momento in cui) il soggetto passivo ha contezza dell’autore e possa, quindi, liberamente determinarsi.
Rispetto ad altri reati detto termine decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, conoscenza che può essere acquisita in modo completo soltanto se e quando il soggetto passivo abbia contezza dell’autore e possa, quindi, liberamente determinarsi.
A cura della Redazione
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(Sentenza Cassazione civile 07/10/2011, n. 20609)