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giovedì 17 maggio 2012 | twitter |
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Libere professioni

Difficoltà a adempiere il mandato professionale? Cliente da informare sempre

E' deontologicamente riprovevole la scarsa attenzione prestata dal professionista nell'espletamento dell'incarico conferitogli dal cliente, per non avere esplicitato le difficoltà operative incontrate nell'adempimento del mandato.

Con la decisione ora impugnata per cassazione il Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati ha respinto il ricorso proposto contro la deliberazione del Consiglio Direttivo del Collegio di Genova che le aveva irrogato la sanzione dell'avvertimento, ritenendo deontologicamente riprovevole la scarsa attenzione prestata nell'espletamento dell'incarico conferitole dal cliente, per non avere esplicitato le difficoltà operative nella predisposizione dei primi elaborati grafici.

Il ricorso per cassazione della cliente (al quale resiste con controricorso il Consiglio Nazionale) è svolto in due motivi.

Attraverso il primo la decisione è censurata per non avere specificato la norma del codice deontologico che sarebbe stata violata.

Attraverso il secondo si sostiene che la decisione - laddove afferma che la professionista avrebbe dovuto far emergere le difficoltà incontrate già nella redazione dei primi elaborati - violerebbe l'art. 4 del Codice deontologico.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.

Occorre infatti ribadire che le previsioni del codice deontologico forense hanno la natura di fonte meramente integrativa dei precetti normativi e possono ispirarsi legittimamente a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività, sicché, al fine di garantire l'esercizio del diritto di difesa all'interno del procedimento disciplinare è necessario che all'incolpato venga contestato il comportamento ascritto come integrante la violazione deontologica e non già il nomen juris o la rubrica della ritenuta infrazione, essendo libero il giudice disciplinare di individuare l'esatta configurazione della violazione tanto in clausole generali richiamanti il dovere di astensione da contegni lesivi del decoro e della dignità professionale, quanto in diverse norme deontologiche o anche di ravvisare un fatto disciplinarmente rilevante in condotte atipiche non previste da dette norme (Cass. sez. un. 15852/09).

Nella specie, la decisione impugnata, attraverso una congrua e logica motivazione, fornisce una compiuta descrizione della condotta contestata e delle ragioni per le quali essa è stata ritenuta contraria ai doveri comportamentali del professionista.

La Suprema Corte ritiene ch le conclusioni alle quali è pervenuto il consigliere relatore debbano essere condivise, in quanto il principio giurisprudenziale sopra riportato (riferito al disciplinare forense) va sicuramente applicato anche al disciplinare dei Geometri, né dalla memoria depositata emergono argomentazioni che consentono di giungere a diversa conclusione.

A cura della Redazione

Copyright © - Riproduzione riservata

(Sentenza Cassazione civile 04/08/2011, n. 17004)
05/08/2011
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