Sicuramente destinata a far discutere è la sentenza con cui la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un indagato cui era contestato di aver abusivamente realizzato un manufatto. La Corte, infatti, pur assumendo come provata la presenza di persone occupanti l’immobile, l’avvenuta attivazione delle utenze domestiche e, dunque, emergendo con certezza che il manufatto, seppur abusivo, era in realtà “vissuto” ed effettivamente utilizzato dall’abusivo proprietario, ha escluso che ciò sia sufficiente per ritenere “ultimato” l’immobile, essendo necessario “ben altro”. Ha, quindi, negato il proscioglimento per prescrizione del reato edilizio, poiché la materiale utilizzazione di un immobile e l'eventuale attivazione di utenze non sono elementi da soli sufficienti per dimostrare la sua concreta ed effettiva funzionalità e la presenza di tutti i requisiti di agibilità o abitabilità che consentano di ritenerlo ultimato.
Il fatto
La vicenda processuale in esame trae origine da un provvedimento emesso dal Tribunale del riesame confermativo del decreto con il quale veniva disposto il sequestro preventivo di tre manufatti, realizzati in assenza di permesso di costruire in violazione del d. P.R. n. 380 del 2001, articolo 44, lettera c), nonché delle disposizioni in materia di costruzioni in zone sismiche e sulle opere in cemento armato. In sostanza, affermava il Tribunale, come l’illecito fosse di macroscopica evidenza e che, in assenza di idonea documentazione fotografica, catastale, amministrativa o di altro genere, comprovante con certezza la data di ultimazione degli interventi, non potesse ritenersi diversamente individuato da quello accertato il momento consumativo dei reati da considerare ai fini del calcolo della prescrizione. Evidenziava, in particolare, come la documentazione prodotta dalla difesa non offrisse alcun elemento tale da fornire una descrizione dettagliata dello stato dei manufatti.
Il ricorso
L’ordinanza del tribunale del riesame veniva impugnata mediante ricorso per cassazione proposto dalla difesa dell’indagato, proprietario dell’immobile abusivamente costruito. Per quanto di interesse in questa sede, la difesa contestava l’ordinanza del tribunale, osservando di aver documentalmente dimostrato la intervenuta prescrizione dei reati ipotizzati sulla scorta di verbali di perquisizione e contratti di utenze relative alla fornitura di elettricità e linee telefoniche che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, comprovavano una funzionalità all'uso degli immobili sequestrati risalente negli anni.
La decisione della Cassazione
La Corte ha, tuttavia, rigettato il ricorso ritenendo del tutto prive di fondamento le doglianze difensive. In merito al fatto contestato, osservano gli Ermellini come nel ricorso si sostenga che il completamento funzionale sarebbe dimostrato dall'esistenza delle utenze e dal fatto che gli immobili fossero abitati. Date tali premesse, la Corte ricorda quale sia l'orientamento giurisprudenziale di legittimità sul concetto di “ultimazione” dell'immobile abusivo.
Si e' detto, a tale proposito, che il reato urbanistico ha natura di reato permanente, la cui consumazione ha inizio con l'avvio dei lavori di costruzione e perdura fino alla cessazione dell'attività edificatoria abusiva (v., per tutte: Cass. pen., Sez. U, n. 17178 del 27/02/2002, dep. 08/05/2002, imp. C., in Ced Cass., n. 221399).
Si e' poi precisato (v., tra le tante: Cass. pen., Sez. 3, n. 38136 del 25/09/2001, dep. 24/10/2001, imp. T., in Ced Cass., n. 220351) che la cessazione dell'attività si ha con l'ultimazione dei lavori per completamento dell'opera, con la sospensione dei lavori volontaria o imposta (ad esempio, mediante sequestro penale), con la sentenza di primo grado, se i lavori continuano dopo l'accertamento del reato e sino alla data del giudizio.
Si e' inoltre chiarito che l'ultimazione dei lavori coincide con la conclusione dei lavori di rifinitura interni ed esterni quali gli intonaci e gli infissi (Cass. pen., Sez. 3, n. 32969 del 08/07/2005, dep. 07/09/2005, imp. A., in Ced Cass., n. 232182). Deve trattarsi, in altre parole, secondo la Corte, di un edificio concretamente funzionale che possegga tutti i requisiti di agibilità o abitabilità, come si ricava dal disposto dell'articolo 25, comma 1, d.P.R., n. 380 del 2001, che fissa "entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento" il termine per la presentazione allo sportello unico della domanda di rilascio del certificato di agibilità.
Le opere devono essere, inoltre, valutate nel loro complesso, non potendosi, in base al concetto unitario di costruzione, considerare separatamente i singoli componenti (Cass. pen., Sez. 3, n. 4048 del 06/11/2002, dep. 29/01/2003, imp. T., in Ced Cass., n. 223365). Tali caratteristiche riguardano, inoltre, anche le parti che costituiscono annessi dell'abitazione (Cass. pen., Sez. 3, n. 8172 del 27/01/2010, dep. 02/03/2010, imp. V., in Ced Cass., n. 246221).
Ciò posto, secondo i giudici di Piazza Cavour, deve rilevarsi come le conclusioni dei giudici di merito siano da considerarsi condivisibili.
In fatto, il Tribunale ha ritenuto che fosse necessaria altra e più pregnante documentazione per dimostrare lo stato di avanzamento dei lavori, poiché la presenza di utenze - che se effettivamente riferite agli immobili abusivi sarebbero state attivate in palese violazione del divieto di cui al d.P.R. n. 380 del 2001, articolo 48 (che fa divieto a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici di somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di permesso di costruire, nonché ad opere in assenza di titolo iniziate dopo il 30 gennaio 1977 e per le quali non siano stati stipulati contratti di somministrazione anteriormente al 17 marzo 1985) - e la presenza di persone all'interno del manufatto dimostrano, al più, che l'immobile era abitato o comunque utilizzato ma non che l'intervento edilizio potesse ritenersi ultimato.
Lo stesso Tribunale ha, inoltre, considerato anche altri dati fattuali, quali l'iter di alcune pratiche edilizie, una delle quali riferita ad un immobile rurale non reperito all'atto del sopralluogo e le condizioni di un immobile con il terzo piano ancora non completato.
A fronte di ciò i giudici del riesame non potevano ritenere determinato il momento consumativo del reato e, conseguentemente, maturata la prescrizione, poiché – conclude la Cassazione - la materiale utilizzazione di un immobile e l'eventuale attivazione di utenze non sono elementi da soli sufficienti per dimostrare la sua concreta ed effettiva funzionalità e la presenza di tutti i requisiti di agibilità o abitabilità che consentano di ritenerlo ultimato.
In ogni caso, infine, soggiunge la Corte, grava comunque sull'indagato che voglia giovarsi della causa estintiva della prescrizione, in contrasto o in aggiunta a quanto già risulta in proposito dagli atti di causa, l'onere di allegare gli elementi in suo possesso (v., da ultimo: Cass. pen., Sez. 3, n. 19082 del 24/03/2009, dep. 07/05/2009, imp. C., in Ced Cass., n. 243765) e, per le medesime ragioni in precedenza indicate, tale onere non poteva ritenersi adeguatamente assolto.
La pronuncia si segnala per il particolare rigore interpretativo con cui àncora il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione alla disposzione dell’art. 25, comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001, che obbliga il soggetto titolare del permesso di costruire - o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività, o i loro successori o aventi causa -, “entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento”, a presentare allo sportello unico la domanda di rilascio del certificato di agibilità, corredata dalla documentazione ivi indicata. E’ la prima volta, infatti, che gli Ermellini utilizzano tale argomento normativo per qualificare la nozione di “ultimazione” dei lavori in relazione alla decorrenza del termine di prescrizione, essendo invece ormai pacifico che la particolare nozione di "ultimazione", contenuta invece nell'art. 31 della L. 28 febbraio 1985, n. 47, è funzionale ed applicabile solo in materia di condono edilizio e non anche per stabilire in via generale il momento consumativo del reato (v., tra le tante: Cass. pen., Sez. 3, n. 33013 del 03/06/2003, dep. 05/08/2003, imp. S. e altro, in Ced Cass., n. 225553).
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(Sentenza Cassazione penale 03/11/2011, n. 39733)