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giovedì 17 maggio 2012 | twitter |
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Responsabilita' sanitaria

Equipe chirurgica, delle scelte di fondo rispondono tutti

di Giuseppe Amato
In caso di intervento chirurgico in equipe, e' inapplicabile il principio di affidamento, allorquando l'errore riguardi non il compimento di singoli atti riconducibili a taluno degli operatori sanitari, ma le scelte di fondo rilevanti ai fini dell'intervento, che non possono non essere state condivise da tutti i sanitari che hanno operato, onde, ove si tratti di scelte erronee e colpevoli, tutti ne devono essere chiamati a rispondere.

La Cassazione fornisce importanti puntualizzazioni sulla cosiddetta responsabilità medica di equipe, che è tematica molto delicata allorquando si tratti, poi, di accertare, in caso di intervento infausto, le responsabilità del singolo medico facente parte dell’equipe.

La Corte, in primo luogo, circoscrive esattamente il tema, definendo l’ attività medico-chirurgica in equipe come quella contraddistinta dalla partecipazione e collaborazione tra loro di più medici e sanitari, che interagiscono per il raggiungimento di un obiettivo comune.

La collaborazione può essere contestuale, come solitamente accade negli interventi chirurgici di gruppo o di equipe, laddove i singoli apporti collaborativi di tipo scientifico (di anestesisti, chirurghi, ecc.) e i contributi meramente ausiliari (di infermieri specializzati, ecc.) si integrano a vicenda e in un unico contesto temporale in vista del conseguimento del risultato sperato; oppure successiva, allorché l’unitario percorso diagnostico o terapeutico si sviluppi attraverso una serie di attività tecnico - scientifiche di competenza di sanitari o gruppi di sanitari diversi, temporalmente e funzionalmente successive (in quanto le une sono il presupposto necessario delle altre: ad esempio, radiografia, analisi cliniche, diagnosi, intervento chirurgico), ma unificate dal fine della cura e salvaguardia della salute del paziente.

La Cassazione esamina poi il profilo dell’individuazione delle responsabilità, dove il principio generale della corresponsabilità di tutti i sanitari, in quanto onerati della posizione di garanzia nei confronti del paziente, è temperato dal “principio dell’affidamento”.

Nel caso di esito infausto del trattamento sanitario nell’attività medica di gruppo, onde stabilire se ed in che limiti il singolo operatore ne debba rispondere ed in particolare se ed in che limiti possa rispondere dei comportamenti colposi riferibili ad altri componenti dell’equipe, il criterio generalmente applicato è, infatti, quello del c.d. “principio di affidamento”, in base al quale ogni soggetto non dovrà ritenersi obbligato a delineare il proprio comportamento in funzione del rischio di condotte colpose altrui, ma potrà sempre fare affidamento, appunto, sul fatto che gli altri soggetti agiscano nell’osservanza delle regole di diligenza proprie, salvo il dovere di sorveglianza di chi riveste la posizione apicale all’interno del gruppo [in questa prospettiva, può rilevare, in particolare, la responsabilità del primario o del capo dell’ equipe che faccia affidamento sulla corretta esecuzione da parte dei medici di livello inferiore o dei componenti dell’equipe, sul presupposto di una posizione differenziata e di vertice del medesimo rispetto agli altri, con conseguente dovere di controllo sul loro operato e conseguente assunzione di responsabilità per lo stesso, temperata appunto dal principio di affidamento].

Il principio di affidamento non trova però applicazione, secondo la Corte di legittimità, nei casi in cui la colpa attenga all’inosservanza di obblighi “comuni” o “indivisi” tra i vari operatori.

Ciò che, secondo la Cassazione, si era verificato nella vicenda esaminata, dove si giudicava della condotta dei due sanitari endoscopisti - primo operatore ed aiuto- che avevano proceduto all’asportazione di un linfonodo ed ai quali era stato addebitato di non avere adeguatamente protetto le strutture nervose del collo, sì da determinare, con il fallimento dell’intervento, una lesione irreversibile del nervo accessorio spinale sinistro e di un ramo nervoso pertinente al plesso cervicale sinistro.

Trattavasi, infatti, secondo il giudice di legittimità, di una condotta implicante l’adozione di “scelte di fondo” rilevanti ai fini dell’intervento, riconducibili ad entrambi gli operatori, di cui entrambi dovevano rispondere ex articolo 113 c.p., e non invece del compimento di singoli atti che potevano essere realizzati dall’uno o dall’altro degli operatori in un momento dell’intervento, rispetto ai quali poteva operare il principio dell’affidamento.

Per l’effetto, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva mandato assolti gli imputati applicando erroneamente i principi della responsabilità di equipe e ritenendo in proposito decisivo, per la pronuncia liberatoria, la affermata impossibilità di ricondurre le lesioni ad una specifica fase dell’intervento ed alla specifica condotta dell’uno o dell’altro ovvero di entrambi i sanitari.

Copyright © - Riproduzione riservata

(Sentenza Cassazione penale 20/12/2011, n. 46961)
13/01/2012
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