Un Tribunale pugliese viene investito nuovamente di una questione sulla quale molteplici sono state le pronunzie della Suprema Corte, peraltro sempre nello stesso senso.
Ci si riferisce alle pretese risarcitorie per malattia professionale di un infermiere che, dopo 15 anni di lavoro particolarmente pesante con i pazienti della struttura presso cui prestava servizio, lamentava una serie di problemi alla schiena per i quali aveva già beneficiato di un equo indennizzo.
Tra l'altro, nonostante la Commissione Medica Ospedaliera avesse riconosciuto il nesso causale fra le patologie sofferte e la sua attività professionale, la stessa Commissione era arrivata a giudicarlo "idoneo alle mansioni di appartenenza con esclusione di quelle attività che prevedono significativi sforzi fisici".
Tuttavia, ancora una volta, abbastanza incomprensibilmente, l'ente pubblico, in questo caso una AUSL, si oppone alle pretese utilizzando sostanzialmente l'argomento della non cumulabilità dell'equo indennizzo con il risarcimento del danno biologico.
Si tratta di una motivazione sulla quale, come accennato, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che il principio dell'autonomia dei due istituti in questione non esclude che si possa realizzare una vasta area di coincidenza del nesso causale della patologia, sia ai fini dell'equo indennizzo che della malattia.
Anzi, si è anche osservato che, una volta che in sede di equo indennizzo si sia accertata la derivazione causale della patologia dall'ambiente di lavoro, e che tale accertamento sia ritenuto utilizzabile dal giudice del merito, si determina una situazione per cui il lavoratore beneficia del principio dell'inversione dell'onere della prova, ex art. 2087 cod. civ., così che sarà il datore di lavoro a dover dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie per il verificarsi dell'evento dannoso.
Per meglio giustificare, ancora, la presenza contemporanea delle due forme di tutela si è osservato che l'equo indennizzo dei danni patiti deve essere offerto a chi abbia ricevuto un danno alla salute, per aver adempiuto un dovere di solidarietà che reca beneficio alla collettività.
Questo tipo di protezione, secondo l'odierno giudicante, prescinde dalla sussistenza degli elementi che caratterizzano il sistema di responsabilità civile. Ciò, in particolare, perché l'equo indennizzo prescinde da qualsivoglia dolo e/o colpa del danneggiante e, conseguentemente, non può svolgere una funzione riparatoria, caratteristica del risarcimento del danno.
Anzi, è stato anche escluso che possa detrarsi da quanto percepito a titolo di risarcimento del danno quanto già percepito dal danneggiato a titolo di pensione di equo indennizzo, fondandosi quest'ultimo tipologia di ristoro su un titolo diverso rispetto all'atto illecito che non ha finalità risarcitorie.
Conclusivamente, allora, il ricorrere del danno biologico richiesto viene riconosciuto e quantificato anche in forza di apposita CTU che ha determinato in 25 punti percentuali l'entità del danno lamentato.
Ci si augura che, eventuali impugnazioni da parte dell'ente pubblico, abbiano per oggetto la quantificazione del risarcimento o eventuali questioni processuali, non ancora la stessa configurabilità della figura che, oggettivamente, finirebbe per avere la natura di una pretesa "temeraria".
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(Sentenza Tribunale TARANTO 07/03/2011)