Con l’ordinanza in oggetto la seconda sezione ha ritenuto di dovere deferire alle Sezioni Unite la soluzione della questione dei presupposti per ritenere configurabile la aggravante delle più persone riunite in relazione al delitto di estorsione.
E ciò anche se la competenza funzionale “interna” per materia della corte di legittimità assegna alla sezione seconda i procedimenti quali quello in oggetto.
Infatti sul punto si confrontano da tempo due distinti orientamenti, in parte ripresi occasionalmente da altre sezioni. Secondo un primo orientamento occorre distinguere tra la circostanza aggravante delle "più persone riunite" e la generica ipotesi di concorso di persone nel reato, evidenziando come per la prima debba sussistere la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo e nel momento in cui si realizza la violenza o la minaccia, in quanto solo in tal modo hanno luogo quegli effetti fisici e psichici di maggiore pressione sulla vittima che ne riducono significativamente la forza di reazione e giustificano il rilevante aumento di pena.
Ove ciò non si realizzi, e la minaccia origini comunque da più persone, dovrebbe ipotizzarsi il concorso di persone nel reato.
Ed in questo senso si è espressa anche la sesta sezione.
Diversamente la stessa seconda sezione ha in altre occasioni sostenuto che la circostanza aggravante del concorso di più persone riunite sia configurabile anche se la minaccia sia stata esercitata da un solo soggetto, non ritenendo necessaria la presenza contestuale di più correi nel luogo di esecuzione del reato, ma giudicando sufficiente che il soggetto passivo percepisca che la violenza o la minaccia provengono da più persone, avendo tale fatto, per se stesso, maggiore effetto intimidatorio. Ed in questo stesso senso risultano precedenti anche della prima sezione della Corte.
La questione non è di poco conto, se soltanto si guarda al notevole aumento di pena che il comma secondo dell’art. 629 c. p. prevede per l’ipotesi aggravata.
Pertanto il Primo Presidente, con provvedimento del 13 dicembre 2011, ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, onde vedere affrontata la questione se per potersi configurare la sussistenza dell’aggravante delle più persone riunite, di cui all’art. 629, II comma, con riferimento all’art. 628, comma I n. 1, c. p. , sia necessaria la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo e nel momento in cui si realizza la violenza o la minaccia, ovvero sia sufficiente che il soggetto passivo percepisca che la violenza o la minaccia provengono da più persone.
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(Ordinanza Cassazione penale 05/12/2011, n. 45044)