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giovedì 09 febbraio 2012 | twitter |
Prevale il principio di tassativita'

Fermo amministrativo, l'indebita circolazione non sempre e' reato

Giuseppe Amato
p>La Corte di cassazione ha escluso la sussistenza del reato di cui all’articolo 334 c.p. [sottrazione di bene sottoposto a sequestro amministrativo] qualora la condotta di sottrazione riguardi un veicolo sottoposto a provvedimento di “fermo amministrativo” a norma dell’articolo 214 del codice della strada: vi osta, secondo la Corte di legittimità, il principio di tassatività e determinatezza delle fattispecie penali, che, per il divieto di analogia in malam partem, esclude la riconducibilità del fermo amministraivo nella nozione di sequestro amministrativo.

Si tratta di soluzione ampiamente condivisa: cfr., in termini, Cassazione, Sezione VI, 28 novembre 2007, PM in proc. Natullo, nonché, Sezione III, 24 maggio 2007, PM in proc Mauro.

Diversa [e stavolta controversa] è la questione quando il veicolo sia sottoposto a “sequestro amministrativo” ai sensi dell’articolo 213 del codice della strada: l’ipotesi tipica è quella del veicolo sequestrato perché risultato privo della copertura assicurativa obbligatoria per la responsabilità civile.

In tale evenienza, secondo l’orientamento prevalente il custode e/o il proprietario sorpreso a circolare con il veicolo sequestrato ai sensi dell’articolo 213 del codice della strada risponde sia dell’illecito amministrativo previsto dal comma 4 dello stesso articolo 213, sia del reato di cui all’articolo 334 c.p. (in relazione alle distinte ipotesi in esso disciplinate), dal momento che tale utilizzazione del bene presuppone per solito la “sottrazione” dello stesso al vincolo d’indisponibilità (impregiudicati casi marginali di inoffensività della condotta o di assenza dell’elemento soggettivo: ad esempio, nel caso limite di un’utilizzazione del veicolo del tutto momentanea, occasionale, circoscritta nello spazio e non sorretta da reale volontà elusiva del vincolo) e può comportare, ove concretamente accertato dal giudice di merito, anche il “deterioramento” del bene medesimo, che consiste nella diminuzione dell’idoneità del bene a svolgere la propria funzione e non va confuso con il concetto di usura, che, quando sia contenuta entro limiti di minimale tollerabilità, non necessariamente comporta uno scadimento qualitativo del bene (tra le tante, di recente, Cassazione, Sezione VI, 28 ottobre 2007, PM in proc. Bottino).

Diversamente, secondo altro orientamento, per vero minoritario, in tale evenienza deve escludersi la configurabilita' del reato previsto dall'articolo 334 c.p., in quanto, sussistendo un rapporto di specialita' tra la fattispecie penale e quella sanzionata amministrativamente dall'articolo 213, comma 4, del codice della strada, la relativa condotta deve farsi rientrare esclusivamente nel campo di applicazione di tale ultima disposizione speciale (cfr., tra le altre, di recente, Cassazione, Sezione III, 24 gennaio 2008, PG in proc. De Maio).

(Cassazione penale Sentenza 10/02/2010, n. 5404)
22/02/2010
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