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giovedì 17 maggio 2012 | twitter |
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Contratti finanziari

Forma libera per gli ordini di acquisto dei titoli azionari

“Nei contratti di intermediazione finanziaria, la forma scritta è richiesta per la validità del c.d. contratto-quadro col quale l'intermediario si obbliga a prestare il servizio di negoziazione di strumenti finanziari in favore del cliente, ma non anche per i singoli ordini che, in base a tale contratto, vengano poi impartiti dal cliente all'intermediario medesimo, la cui validità non è soggetta a requisiti di forma”
(Sentenza Cassazione civile 13/01/2012, n. 384)
01/02/2012
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Sull'argomento: Obbligazioni e contratti

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