Il caso
Due coniugi attraverso un controllo dell’estratto conto si accorgevano che erano stati effettuati due bonifici bancari esteri entrambi indirizzati alla medesima persona.
Immediatamente i due attori contestavano gli addebiti sopra citati alla Banca convenuta in quanto non avevano mai forniti ordini per bonifici esteri, difettando peraltro dell’apposito codice BIC – SWIFT, mai richiesto dai signori.
Con atto di citazione pertanto i due coniugi attestavano la mancata osservanza degli obblighi contrattuali ex art. 1856 c.c. e chiedevano di condannare l’istituto di credito al risarcimento dei danni , ex artt. 1226 e 2056 c.c. e il rimborso all’Istituto di credito di dell’ordine di bonifico di euro 4.700.00 effettuato mediante il sistema di home banking .
Nel caso di specie inoltre , le operazioni contestate non erano state eseguite attraverso il computer dell'attore e la banca non aveva mai fornito al cliente il codice Bic-Swift, necessario per l'esecuzione dei bonifici in questione.
La posizione del Giudice di Pace
Il giudice rileva dai documenti presentati che il conto corrente è intestato ad entrambi i coniugi e che il servizio di banca telematica è stato attivato nei confronti di ambedue.
Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni separatamente (in forma disgiunta) le disposizioni possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente.
Dai documenti esibiti si è evinto che i bonifici non sono stati compiuti dal computer degli attori ma da IP relativo ad altra sede.
Dalla documentazione prodotta il giudice evidenzia che :
- i bonifici esteri non erano compresi all’interno del servizio di home banking dei signori;
- i medesimi erano abilitati ad effettuar esclusivamente “ bonifici ordinari su conto corrente banca intesa” e “ bonifici ordinari su conto corrente altre banche” nonché i pagamenti di alcune utenze domestiche.La banca sostiene che per i bonifici esteri non sono previste password o passaggi informatici diversi dai bonifici da eseguire in Italia e pertanto le modalità di conferma dell’operazione non cambiano.
Il giudice invece dal documento prodotto dai due attori desume una disciplina speciale per i bonifici all’estero e che è necessario un codice ulteriore detto “Bic-Swift” rispetto a quelli consegnati ai clienti al momento dell’attivazione del sistema di home banking.
La banca non aveva fornito alcuna prova di aver consegnato tale codice “Bic-Swift”con la conseguenza che non solo il loro home bankig non era abilitato ai bonifici internazionali, ma anche se lo fosse stato, i signori non avrebbero mai potuto effettuarli per mancanza dell’apposito codice.
Il giudice concorda con la difesa attorea quando rileva che “la banca non fornisce alcuna prova di aver consegnato ai signori il codice “Bic-Swift” nonostante gli attori avessero fin dall’inizio contestato l’inadempienza contrattuale dell’istituto di credito, con la conseguenza di dover ritenere provata la doglianza”.
La condotta tenuta dalla banca integra la fattispecie dell’inadempimento contrattuale atteso che la stessa ha permesso che venissero imputati sul conto corrente degli attori dei bonifici esteri, nonostante i signori non fossero abilitati a tale operazione.
Da tale inadempimento il giudice sostiene che discende necessariamente la responsabilità risarcitoria della banca che si deve quantificare nella somma illegittimamente addebita sul conto corrente dei clienti e relativa al primo bonifico internazionale di euro 4.700.00 oltre interessi e spese.
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(Sentenza Giudice di pace ASTI 28/04/2011)