La Cassazione ha motivato la propria decisione partendo dal rilievo che l’esercente abusivo della professione medica non può invocare la scriminante dell’attività medico-chirurgica per la carenza della qualifica professionale e del titolo abilitativo.
Mentre, quanto alla qualificazione del fatto lesivo, la Corte ha ricordato che l’elemento soggettivo delle lesioni personali è costituito dal dolo generico, ossia dalla coscienza e volontà di infliggere ad altri una violenta manomissione, non essendo necessario che la volontà dell’agente sia volta alla produzione di conseguenze lesive.
Proprio sviluppando tale ultima considerazione, il giudice di legittimità ha ritenuto di apprezzare il “dolo” nel reato di lesioni, attestato nello specifico, tra l’altro, dalla dissimulazione della mancanza della qualifica professionale e dalla invasività e complessità degli interventi praticati, che prevalevano sulla pretesa convinzione dell’agente di essere in grado di evitare danni alla paziente.
Sembra evidente che la Corte ha ritenuto dimostrabile il dolo sotto il profilo del dolo eventuale [accettazione del rischio dell’evento infausto], desunto proprio dalla condizione di irregolarità soggettiva in cui operava il sanitario abusivo, tale da poter fondare il convincimento della consapevolezza della propria soggettiva incapacità ad affrontare i rischi di interventi “riservati” per legge solo a soggetti regolarmente abilitati.
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(Sentenza Cassazione penale 22/12/2011, n. 48074)