Secondo la Corte di Cassazione, in materia di misure cautelari, a fronte della tipizzazione da parte del legislatore di un “ventaglio” di misure di gravità crescente, il criterio di “adeguatezza” di cui all’articolo 275, comma 1, c.p.p., dando corpo al principio del “minore sacrificio necessario” (di recente, ribadito dalla Corte costituzionale, nella sentenza 22 luglio 2011 n. 231), impone al giudice di scegliere la misura meno afflittiva tra quelle astrattamente idonee a tutelare le esigenze cautelari ravvisabili nel caso di specie.
Da queste ineccepibili premesse, nella fattispecie, relativa all’applicazione della misura del divieto di dimora nel territorio comunale, la Corte ha annullato con rinvio per difetto di motivazione l’ordinanza del tribunale del riesame, non risultando adeguatamente giustificata, a fronte della doglianza della difesa, la scelta di una misura afflittiva, nello specifico tale da separare il soggetto dal proprio nucleo familiare nonchè da rendere impossibile lo svolgimento dell’attività lavorativa e la presentazione presso il Sert.
Il principio di “adeguatezza” vale ovviamente per tutte le misure cautelari, ma assume preminente rilevanza per la misura più afflittiva, quella carceraria, rispetto alla quale, come è noto, si impone un dovere di particolare attenzione da parte del giudice. Se non occorre un'analitica dimostrazione delle ragioni che rendono inadeguata ogni altra misura, è comunque necessario e sufficiente che il giudice indichi, con argomenti logico-giuridici tratti dalla natura e dalle modalità di commissione dei reati nonché dalla personalità dell'indagato, gli elementi specifici che, nella singola fattispecie, fanno ragionevolmente ritenere la custodia in carcere come la misura più adeguata ad impedire la prosecuzione dell'attività criminosa, rimanendo in tal modo superata ed assorbita l'ulteriore dimostrazione dell'inidoneità delle subordinate misure cautelari.
Analogo ragionamento si impone, a ben vedere, anche per le misure gradate, rispetto a quelle meno afflittive astrattamente applicabili.
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(Cassazione penale Sentenza, Sez. VI, 06/10/2011, n. 36265)