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giovedì 17 maggio 2012 | twitter |
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Truffa ai danni dello Stato

Illecita percezione di erogazioni pubbliche: quando ''comincia'' e quando ''finisce''

Il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.) integra un reato a fattispecie prolungata il cui momento consumativo, dovendo coincidere con la fine dell’aggravamento del danno e cioè con l’atto della percezione del finanziamento, va individuato in corrispondenza all’emanazione della c.d. concessione definitiva (art. 10 d.m. 20 ottobre 1995, n. 527). E’ tale momento che segna il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione del reato (artt. 157 e 158 c.p.) e il tempus cui fare riferimento per determinare il regime della confisca – diretta (art. 240 c.p.) o per un valore equivalente al profitto del reato nei rigaurdi della persona fisica (artt. 322 ter e 640 quater c.p.) ovvero dell’ente (art. 19 comma 2 d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231) – anche in relazione a condotte illecite iniziate in epoca anteriore.

La risposta a un quesito di natura sostanziale – quale debba essere il momento consumativo del delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.) – offre alla suprema Corte l’occasione per dirimere taluni dubbi esegetici in merito alla decorrenza del termine prescrizionale (artt. 157 e 158 c.p.) e all’operatività della confisca (art. 240 comma 1 c.p.), anche nelle nuove forme di ablazione del tantundem del profitto nei riguardi tanto dell’autore fisico (artt. 322 ter e 640 quater c.p.) quanto dell’ente (art. 19 comma 2 d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231), allorché la condotta truffaldina sia inziata in epoca anteriore all’effettivo tempus commissi delicti.

Rilevato che per i finanziamenti di cui alla l. 19 dicembre 1992, n. 448, è previsto un iter procedurale complesso, con erogazione di ratei periodici del contributo (c.d. concessione provvisoria, artt. 6 ss. d.m. 20 ottobre 1995, n. 527) ma con emanazione conclusiva del decreto (c.d. concessione definitiva) soltanto all’esito degli accertamenti sull’avvenuta realizzazione del programma di investimenti, disposti dal Ministero delle attività produttive, è agevole per i giudici di legittimità individuare nella fattispecie in esame un «reato a consumazione prolungata»: il protrarsi nel tempo dell’evento dannoso, progettato in questi termini fin dall’inizio dell’azione delittuosa, fa sì che soltanto la concessione definitiva delle agevolazioni – determinando la necessaria compenetrazione tra l’elemento dell’erogazione e quello della percezione del finanziamento (v. Cass. pen., sez. II, 9 luglio 2010, n. 28683, in Guida dir., 2010, n. 41, p. 89) – possa rendere certo e determinato il quantum sia del profitto che del danno.

Ne deriva l’irrilevanza, ai fini consumativi, delle singole erogazioni provvisorie percepite, che non possono dunque integrare – come pretende, invece, la tesi dei ricorrenti – condotte autonome in continuazione (art. 81 comma 2 c.p.), altrimenti suscettive di prescrizioni distinte a seconda dei rispettivi momenti di decorrenza (art. 158 comma 1 c.p., nella versione modificata dalla l. 5 dicembre 2005, n. 251; lex mitior, quest’ultima, ritenuta per il resto applicabile al caso concreto (art. 2 comma 4 c.p.), in adesione al principio, già espresso a Sezioni unite (Cass. pen., sez. un., 29 ottobre 2009, n. 47008, in Cass. pen., 2010, p. 1744), che ha riconosciuto la retroattività delle nuova disciplina se alla data della sua entrata in vigore non era ancora intervenuta la sentenza di primo grado).

Il tempus commissi delicti individuato dalla Corte riverbera effetti dirimenti sulle ulteriori censure formulate nei ricorsi in ordine al regime della confisca (art. 240 comma 1 c.p.), anche ove disposta per un valore equivalente al profitto del reato nei riguardi degli autori materiali (artt. 322 ter e 640 quater c.p.) e della societas (art. 19 comma 2 d. lgs. n. 231 del 2001) nel cui interesse o vantaggio il reato è stato commesso. In particolare, l’aver escluso il maturare della prescrizione consente alla Cassazione di affermare la generale operatività della confisca la quale, difatti, presuppone sempre la pronuncia di una sentenza di condanna; d’altro canto, la collocazione del momento consumativo in epoca successiva all’introduzione delle nuove ipotesi di ablazione del tantundem rende legittima, nel caso concreto, la captazione di somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al profitto del reato non suscettivo di apprensione diretta. E ciò, anche ove la condotta illecita abbia avuto inizio prima della previsione di tali forme innovative di confisca per equivalente, sia contra reum che contra societatem.

Nella parte motiva, il riassunto preliminare dei tratti salienti di ciascuna ipotesi di confisca – la cui natura «proteiforme», ora come misura di sicurezza patrimoniale facoltativa e praticabile soltanto in via diretta (art. 240 comma 1 c.p.) ora come congegno sanzionatorio obbligatorio attivabile anche per equivalente (artt. 322 ter e 640 quater c.p. e artt. 9 e 19 d. lgs. n. 231 del 2001), è stata autorevolmente ricostruita dalle stesse Sezioni unite con pronuncia appositamente richiamata (Cass. pen., sez. un., 27 marzo 2008, n. 26654, in Riv. it. dir. proc. pen., 2008, p. 1738) – consente ai giudici di legittimità di affermare che «il carattere ontologicamente disomogeneo delle cause che possono dare origine alla misura ablativa» comporta che «nessun ostacolo logico può, a priori, rinvenirsi nella contemporanea applicazione dei diversi titoli».

L’assunto, condivisibile laddove non preclude in astratto la verifica di compatibilità nella coesistenza delle differenti misure, solleva nondimeno talune riserve nella parte in cui omette di “perimetrare” le rispettive aree di azione in concreto. Nello specifico, si tratterebbe non soltanto di delineare il differente oggetto della confisca-misura di sicurezza (art. 240 comma 1 c.p.) e della confisca-sanzione, disposta anche per un valore equivalente al profitto del reato su beni privi di qualsiasi nesso di pertinenzialità rispetto all’illecito accertato; ma, altresì, di meditare sulle interazioni tra persona fisica ed ente in ipotesi di ablazioni del tantundem contemporaneamente eseguite nei riguardi di entrambi, dovendosi quanto meno limitare il quantum confiscabile per equivalente all’entità dell’unico profitto in concreto accertato, per non generare ingiustificate duplicazioni (v. Cass. pen., sez. I, 27 ottobre 2009, n. 42894, in Dir. pen. proc., 2010, p. 34; Cass. pen., sez. VI, 5 marzo 2009, n. 26611, in Cass. pen., 2010, p. 4274; Cass. pen., sez. VI, 6 febbraio 2009, n. 19764, in Cass. pen., 2010, p. 1956). Questioni, queste ultime, tali da richiedere un preciso impegno motivazionale da parte del giudice che dispone la misura, comunque gravato dal dovere di determinare le somme di denaro e di individuare i beni assoggettati a confisca in quanto costitutenti il profitto del reato o di valore a questo equivalente (art. 322 ter comma 3 c.p.) e tenuto a quantificare in termini rigorosi le possibili voci di scorporo – profitti e, verosimilmente, costi realizzati nella lecita attività di impresa (Cass. pen., sez. un., 27 marzo 2008, n. 26654, cit.) – influenti sulla determinazione del valore del solo profitto confiscabile all’ente (art. 19 d. lgs. n. 231 del 2001).

Sotto tali profili, desta allora qualche perplessità l’argomentare della suprema Corte: richiamando il principio giuridico di necessaria integrazione tra le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito, la Cassazione ritiene di colmare le lamentate lacune della sentenza di primo grado con la motivazione del giudice d’appello, ancorchè quest’ultima appaia ispirata in parte qua a criteri lato sensu presuntivi secondo cui l’accertata natura soltanto “criminale” dell’impresa «riduce drasticamente la possibilità che vi siano beni che eccedano il profitto illecito». Parrebbe poco, in una materia – la nozione di profitto confiscabile contra societatem – dove l’approssimazione nella quantificazione dovrebbe generare, invece, un vizio censurabile in sede di legittimità.

Copyright © - Riproduzione riservata

(Sentenza Cassazione penale 19/12/2011, n. 46756)
30/01/2012
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