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giovedì 17 maggio 2012 | twitter |
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Consumatori

In Europa etichette forti sugli alimenti

di Sandro Nardi
L'Unione Europea, con l'obiettivo di ottenere un elevato livello della salute dei consumatori e assicurare il loro diritto all'informazione, ha adottato un regolamento che uniforma la disciplina della c.d. etichettatura

Va senz’altro salutato con favore il provvedimento del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea che, in data 25 ottobre 2011, hanno adottato il Regolamento n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (c.d. etichettatura).

Ciò, anche al fine di garantire un elevato livello di tutela della salute dei consumatori e assicurare il loro diritto all’informazione.

Parlamento e Consiglio hanno considerato che, per quanto gli obiettivi originari e i principali componenti dell’attuale legislazione sull’etichettatura continuano ad essere validi, è necessario che essa sia razionalizzata al fine di agevolarne il rispetto e aumentare la chiarezza per le parti interessate, modernizzandola allo scopo di tenere conto dei nuovi sviluppi nel settore delle informazioni sugli alimenti. A tal fine – si aggiunge – è necessario stabilire definizioni, principi, requisiti e procedimenti comuni per determinare un quadro di riferimento chiaro e una base comune per le disposizioni dell’Unione e nazionali che disciplinano il settore delle informazioni sugli alimenti.

Specificamente si è voluto perseguire l’obiettivo di consentire ai consumatori di identificare e di fare un uso adeguato di un alimento e di effettuare scelte adatte alle esigenze dietetiche individuali, proibendo l’utilizzo di informazioni che possano indurre in errore il consumatore, in particolare circa le caratteristiche dell’alimento, i suoi effetti o le sue proprietà, o attribuire proprietà medicinali agli alimenti.

Tutto ciò posto, il Regolamento in esame ha stabilito «le basi che garantiscono un elevato livello di protezione dei consumatori in materia di informazioni sugli alimenti, tenendo conto delle differenze di percezione dei consumatori e delle loro esigenze in materia di informazione, garantendo al tempo stesso il buon funzionamento del mercato interno» (art. 1, comma 1).

Il provvedimento ha poi indicato quelle che sono le informazioni obbligatorie sugli alimenti e cioè: a) la denominazione dell’alimento; b) l’elenco degli ingredienti; c) qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico o derivato da una sostanza o un prodotto che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata; d) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti; e) a quantità netta dell’alimento; f) il termine minimo di conservazione e la data di scadenza; g) le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni di impiego; h) il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti; i) il paese d’origine o il luogo di provenienza; j) le istruzioni per l’uso per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento; k) per le bevande che contengono più di 1.2% di alcol in volume, il titolo alcometrico volumico effettivo; l) una dichiarazione nutrizionale.

Oltre alle citate indicazioni obbligatorie, il Regolamento ha poi prescritto indicazioni obbligatorie complementari relative a specifici tipi o categorie di alimenti.

Le informazioni obbligatorie, per evidenti ragioni di chiarezza, devono apparire sul prodotto in una lingua facilmente comprensibile da parte dei consumatori degli Stati membri nei quali l’alimento è commercializzato (art. 15).

Il Regolamento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22.11.2011, si applicherà a decorrere dal 13.12.2014, ad eccezione dell’art. 9, paragrafo 1, in ordine all’elenco delle indicazioni obbligatorie, che si applicherà a decorrere dal 13.12.2016.

Alla Commissione sono attribuite le competenze di esecuzione per garantire l’applicazione uniforme del Regolamento nei vari Stati membri.

Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio UE, 22/11/2011, n. 1169/2011, (G.U.U.E. 22/11/ 2011)

Copyright © - Riproduzione riservata

29/11/2011
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