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giovedì 17 maggio 2012 | twitter |
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Immigrazione

Incostituzionale il divieto di matrimonio per il clandestino?

Matteo Bellina

Il Giudice di Pace di Trento solleva la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni del codice civile e del T.U. che vietano all’immigrato irregolare di contrarre matrimonio.

La disciplina giuridica dell’immigrazione rappresenta senza dubbio il terreno dal quale sorgono con maggior frequenza, quantomeno negli ultimi anni, questioni di legittimità costituzionale.

 

Dopo i numerosi interventi della Corte costituzionale sulla disciplina penale dell’ingresso e del soggiorno (da ultimo la dichiarazione di incostituzionalità dell’aggravante della c.d. clandestinità di cui all’art. 61, n. 11 bis, c.p.) è giunto ora il turno della normativa in materia di matrimonio dello straniero.

 

La questione sollevata dal Giudice di Pace di Trento trae origine dal diniego opposto dall’Ufficiale dello Stato Civile alla richiesta di pubblicazioni matrimoniali effettuata, ai sensi dell’art. 93 c.c., da una cittadina straniera di origine cilena irregolarmente presente sul territorio dello Stato.

 

In particolare il Pubblico Ufficiale motivava il suo diniego in forza dell’art. 116, comma 1, c.c., (come modificato dall’art. 1, comma 15 della Legge n. 94 del 2009), ai sensi del quale “lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato deve presentare all’ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano”.

 

In sede di ricorso avverso l’espulsione intimata alla ricorrente, il Giudice di Pace rimetteva la questione alla Corte Costituzionale dubitando della conformità agli artt. 2, 3, 29, 117 Cost. delle disposizioni che impediscono allo straniero irregolare di contrarre matrimonio.

 

In primo luogo il giudice ritiene illegittimo l’art. 10 bis del D.Lgs. n. 286 del 1998 (introdotto dalla Legge n. 94 del 2009), nella parte in cui non prevede la sospensione del procedimento di espulsione a carico del cittadino straniero irregolare per esercizio del diritto a contrarre matrimonio, per l’assenza della clausola del “giustificato motivo”.

 

Il giudice dubita altresì della conformità al dettato costituzionale del già citato art. 116 c.c., (anch’esso come modificato dalla Legge n. 94 del 2009), nella parte in cui subordina il diritto a contrarre matrimonio all'esibizione del nulla osta e del titolo di soggiorno.

Infine a finire sotto la “scure” della Corte sarà l’art. 6, comma 2 e comma 3 del D.Lgs. n. 286 nel 1998, ritenuto illegittimo nella parte in cui non prevede l’esclusione dell’obbligo di esibizione del titolo di soggiorno da parte del cittadino straniero per l’esercizio del diritto a contrarre matrimonio.

Il giudice a quo, nell’argomentare la non manifesta infondatezza della questione, ha posto in evidenza la natura di diritto fondamentale del diritto a contrarre matrimonio, desumibile dal combinato disposto dell’art. 29, comma 1, e dell’art. 2 Cost.

Secondo il remittente, i costituenti, attraverso la norme richiamate, avrebbero inteso garantire all’individuo, indipendentemente dal requisito della cittadinanza, l’esercizio di questo “diritto umano fondamentale”, il quale può essere legittimamente limitato solo per ragioni di ordine pubblico.

La versione precedente all’entrata in vigore della Legge n. 94 del 2009 dell’art. 116 c.c. comma 1, richiedendo il solo nulla osta al matrimonio, rispondeva già soddisfacentemente alla finalità di tutela dell’ordine pubblico. Viceversa la disposizione attualmente in vigore comporta invece una esplicita violazione, in contrasto con le norme costituzionali, della tutela del diritto umano fondamentale a contrarre matrimonio, ispirandosi ad un eccesso nella tutela dell’ordine pubblico incompatibile con la Costituzione.

Secondo il giudice, infatti, la mancanza in capo allo straniero di un titolo per soggiornare non può impedire il libero esercizio di un diritto fondamentale della persona, quale quello di convenire a nozze, anche per il fatto che “il matrimonio del clandestino non è in astratto contrario all’ordine pubblico, ma risponde alla funzione di unità familiare tutelata dalla Costituzione”.

Le disposizioni impugnate si pongono altresì in contrasto con l’art. 117, comma 1, Cost., nella parte in cui realizzano una violazione degli artt. 8 e 12 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Infatti l’art. 12 CEDU stabilisce  che “uomini e donne in età adatta hanno diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali regolanti l’esercizio di tale diritto".

 

Più in particolare l’art. 8, comma 2, CEDU, nello stabilire quali debbano essere i limiti all’intervento da parte dello Stato nell’esercizio del diritto del singolo a formare una famiglia, stabilisce che “non può esservi ingerenza della Pubblica Autorità nell’esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico, il benessere economico del Paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui”.

 

(Giudice di pace Ordinanza 18/06/2010, n. 1680)
03/08/2010
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