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giovedì 17 maggio 2012 | twitter |
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Stranieri

Inottemperanza ad un nuovo ordine di allontanamento: occorre il "giustificato motivo"

Stefano Corbetta

La Corte costituzionale boccia l'art. 14, comma 5 quater, d.lgs. n. 286 del 1998 nella parte in cui non dà rilevanza al "giustificato motivo".

Dopo la recente bocciatura senza appello dell’aggravante della “clandestinità”, già contemplata dal n. 11 bis dell’art. 61 c.p. , la Corte costituzionale interviene nuovamente sulla disciplina in tema di immigrazione. Stavolta il bersaglio è l’art. 14, comma 5-quater, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - come modificato dall’art. 1, comma 22, lettera m), l. 15 luglio 2009, n. 94 (“Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”), dichiarato incostituzionale, come recita il dispositivo, «nella parte in cui non dispone che l’inottemperanza all’ordine di allontanamento, secondo quanto già previsto per la condotta di cui al precedente comma 5-ter, sia punita nel solo caso che abbia luogo “senza giustificato motivo”».

Nella vigente formulazione - introdotta, come detto, con la l. n. 94 del 2009 - la norma prevede la punibilità dello straniero che, già destinatario di un provvedimento di espulsione e di un ordine di allontanamento a norma dei precedenti commi 5-ter e 5-bis, continui a permanere nel territorio dello Stato.

Il Legislatore del 2009 era però incorso in una clamorosa “svista”: nonostante gli evidenti punti di contatto con la fattispecie per certi versi “gemella” delineata dal comma 5 ter, non aveva riprodotto, nel’ipotesi in esame, il   “giustificato motivo”, valvola “di sfogo” che - come più sottolineato   a più riprese dalla stessa Corte costituzionale sin dalla fondamentale sentenza n. 5 del 2004 - consente di «riconoscere rilievo a situazioni ostative di particolare pregnanza, che incidano sulla stessa possibilità, soggettiva ed oggettiva, di adempiere all’intimazione, escludendola ovvero rendendola difficoltosa o pericolosa». Pertanto, casi come l’estrema indigenza, l’indisponibilità di un vettore o di altro mezzo di trasporto idoneo, la difficoltà nell’ottenimento dei titoli di viaggio costituiscono un “giustificato motivo” del’inottemperanza all’ordine di allontanamento, così escludendo la configurabilità del reato.

Affrontando la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal tribunale di Voghera, la Corte è pervenuta alla declaratoria di incostituzionalità in riferimento alla violazione dell’art. 3, comma 1, Cost., restando assorbite le ulteriori censure.

Per affrontare la questione, la Corte ha preso le mosse da un interrogativo centrale: «se, nell’ipotesi di inottemperanza all’ordine di allontanamento emesso dopo un analogo provvedimento, a sua volta non osservato, si profili una situazione sostanzialmente diversa, tale da giustificare un differente trattamento dello straniero colpito da provvedimento di espulsione».

La risposta è stata negativa.

Anzitutto le due fattispecie poste a raffronto presentano una struttura identica: «il fatto che l’omissione cui si riferisce la norma censurata faccia seguito ad altra omissione dello stesso genere non incide sul nucleo essenziale della descrizione legislativa della condotta illecita, che resta uguale nella prima e nella seconda ipotesi».

Allo stesso modo, con riguardo ad entrambe le fattispecie sono prefigurabili le medesime difficoltà che, di regola, non consentono alla straniero di ottemperare immediatamente all’ordine di allontanamento.

Da queste premesse la Corte ha tratto una prima, decisiva, conclusione: «è manifestamente irragionevole che una situazione ritenuta dalla legge idonea ad escludere la punibilità dell’omissione, in occasione del primo inadempimento, perda validità se permane nel tempo».

In altri termini, una volta riaffermata la centralità della clausola “senza giustificato motivo” nel garantire la legittimità dell’intervento punitivo in questo ambito,   «la circostanza che il “giustificato motivo” sia riscontrabile in plurime occasioni o venga in evidenza per la prima volta in seguito ad un successivo ordine, non muta la sua attitudine, a parità di condizioni, ad escludere la rilevanza penale del comportamento dell’inosservante».

La Corte, infine, in maniera financo sovrabbondante, ha escluso la eterogeneità del tertium comparationis rispetto alla norma censurata, ciò che legittimerebbe una diversità di disciplina.

La Corte ha ribadito che «l’unico elemento di differenziazione tra le due ipotesi consiste nella reiterazione dell’ordine di allontanamento rimasto inosservato da parte dello straniero, che lascia intatte tutte le motivazioni che hanno indotto il legislatore ad attenuare, in presenza di date situazioni, il rigore della norma penale che punisce la trasgressione dell’ordine medesimo».

Stante, dunque, l’identità delle situazioni poste a raffronto, la Corte è pervenuta alla dichiarazione di incostituzionalità; di conseguenza, non è configurabile il delitto di cui all’art. 14, comma 5 quater, nell’ipotesi di inottemperanza, da parte dello straniero, all’ordine di allontanamento emesso dopo un analogo provvedimento, a sua volta non osservato, ove sia ravvisabile un “giustificato motivo”.

(Corte Costituzionale Sentenza 17/12/2010, n. 359)
08/02/2011
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