Nel caso di specie, l’istanza di condono .- come emerge dallo stesso provvedimento impugnato - è stata presentata in data 28.1.1986, mentre il rigetto della stessa è stato assunto dal Comune in data 6.4.1999 e notificato al ricorrente il 24.4.1999.
Il rigetto della domanda di condono è fondato esclusivamente sulla presunta data di realizzazione dell’immobile abusivo, successiva al primo ottobre 1983.
Risulta, quindi, del tutto evidente che, ove il ricorrente fosse stato posto nella condizione di conoscere in tempo utile (e ragionevole) la motivazione posta a base del diniego dall’Amministrazione Comunale, ben avrebbe potuto utilizzare – in presenza dei relativi presupposti - la sopravvenuta normativa di cui alla legge 23 dicembre 1994, n. 724, disciplina che avrebbe permesso di superare la questione relativa alla data di ultimazione dell’opera abusiva, questione che è stata indicata dal Comune quale unico motivo posto a base del rigetto contestato.
Al contrario, il Comune intimato, provvedendo sull’istanza di condono dopo oltre 13 anni dalla sua presentazione, ha di fatto precluso al ricorrente la possibilità di valersi della ricordata sopravvenuta disciplina.
Simili comportamenti contrastano con i principi di efficienza e trasparenza che devono improntare l'attività amministrativa e che sono garantiti dall'art. 97 della Costituzione.
Per queste ragioni e restando assorbita ogni altra questione, il provvedimento impugnato è illegittimo e deve essere annullato.
A cura della Redazione
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(Sentenza Tribunale amministrativo regionale CATANZARO 10/11/2011, n. 1346)