La causa prosegue anche dopo la transazione
L’avvocato non può richiedere onorari e spese alla controparte
Perché sussista l’obbligazione solidale al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese in favore degli avvocati che hanno partecipato al giudizio, ai sensi dell’art. 38 della legge professionale forense, è necessaria la definizione del giudizio stesso con una transazione (o con un accordo equivalente) che sottragga al giudice la definizione del giudizio e la pronuncia in ordine alle spese. Lo ha ricordato la Corte di Cassazione con ordinanza n. 14193/2010: quando, come nella specie, la causa sia definita dal giudice con una pronuncia di cessazione della materia del contendere a seguito della sopravvenuta transazione e di rigetto della richiesta di condanna alle spese per soccombenza virtuale, la norma (che si riferisce ad ogni accordo con cui le parti facciano cessare, senza la pronuncia del giudice, una lite già cominciata) non può trovare applicazione.
(Ordinanza Cassazione civile 12/06/2010, n. 14193)
15/06/2010