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lunedì 21 maggio 2012 | twitter |
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Diritto penale del lavoro

La “forma” condiziona la ritualità della contestazione dell’omissione contributiva

L’omissione contributiva deve essere formalmente comunicata all’interessato. Nella sentenza n. 30566 del 2001 la Cassazione interviene con interessanti puntualizzazioni sul reato previsto dall'art. 2, comma 1 bis, D.L. n. 463/1983, che punisce l'omesso versamento da parte del datore di lavoro delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.
(Cassazione penale Sentenza, Sez. III, 02/08/2011, n. 30566)
23/09/2011
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