Log in

lunedì 21 maggio 2012 | twitter |
Condividi
Libere professioni

Liquidazione dei compensi professionali, chi decide sull'opposizione?

La S.C. ha risolto il regolamento di competenza sulla individuazione del giudice territorialmente competente in ordine al procedimento ex art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002.

La S.C. ha risolto il regolamento di competenza sulla individuazione del giudice territorialmente competente in ordine al procedimento ex art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002.

Dal punto di vista generale si osserva che (cfr. Cass., S.U., n. 19161 del 2009) il procedimento di opposizione, ex art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi e agli ausiliari del giudice (oltre che ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato), introduce una controversia di natura civile, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale, e deve quindi essere trattato da magistrati addetti al servizio civile, con la conseguenza che la trattazione del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che lo decide spetta alle sezioni civili della Corte di cassazione.

Tuttavia, qualora l'ordinanza che decide l'opposizione sia stata adottata da un giudice addetto al servizio penale, si configura una violazione delle regole di composizione dei collegi e di assegnazione degli affari che non determina né una questione di competenza né una nullità, ma può giustificare esclusivamente conseguenze di natura amministrativa o disciplinare.

Con riferimento, però, alla problematica della determinazione della competenza territoriale del giudice civile in sede di opposizione ai sensi della predetta norma, con l'ordinanza in esame la S.C. ha risolto la questione sull'applicabilità o meno del c.d. foro erariale, dando risposta negativa in merito, rifacendosi ad un indirizzo già delineato dalle SS.UU. nelle sentenze n. 18036 del 2008 e n. 23285 del 2010, il quale aveva valorizzato la specialità delle disposizioni normative derogative in materia.

Perciò, evidenziando i dati letterali emergenti dagli artt. 168 e 170 del citato d.P.R. n. 115 del 2002, con il provvedimento segnalato la S.C. ha enunciato il seguente principio di diritto: "con riferimento all'opposizione al decreto di pagamento emesso dal magistrato ai sensi degli artt. 168 e seguenti del testo unico sulle spese di giustizia, va esclusa l'applicazione del foro erariale, atteso che la disciplina ad esso relativa risulta derogata dalla citata normativa, che individua la competenza del giudice di prossimità, come fatto palese sia dalla previsione che la liquidazione delle spettanze è effettuata con decreto motivato del magistrato che precede, sia dalla previsione dell'art. 170, secondo il quale il beneficiario e le parti processuali, compreso il P.M., possono proporre opposizione al presidente dell'ufficio giudiziario competente".

Copyright © - Riproduzione riservata

(Sentenza Cassazione civile 13/12/2011, n. 26791)
16/01/2012
Condividi
Questo articolo è tratto da:
Newsletter
Resta aggiornato con la newsletter IpsoNews
Sull'argomento: Diritto processuale civile
Giurisprudenza italiana - DVD Raccolta delle Annate 1990-2011
Editore: Utet Giuridica
€ 340,00 +IVA (-50%) € 170,00 +IVA
Memento Pratico - Procedura civile 2012
Editore: Ipsoa Francis Lefebvre
€ 109,00 (-10%) € 98,00
Formulario ipertestuale commentato del processo civile
Editore: Utet Giuridica
€ 150,00 (-15%) € 127,50
Processo civile: la semplificazione dei riti
Editore: Ipsoa
€ 21,00
Versione eBook € 14,70 +IVA
Il processo civile telematico
Editore: Utet Giuridica
€ 35,00 (-10%) € 31,50
Codice di procedura civile commentato
Editore: Ipsoa
€ 330,00 (-15%) € 280,50
Versione eBook € 165,00 +IVA
Le prove civili
Editore: Utet Giuridica
€ 90,00
Il procedimento di cognizione ordinaria
Editore: Cedam
€ 75,00
Versione eBook € 52,50 +IVA