E' bensì vero che la Suprema Corte ha ritenuto, con indirizzo consolidato che ove l'attraversamento di un incrocio con luce semaforica rossa sia constatato a mezzo di apposita apparecchiatura fotografica (ad esempio, con l'apparecchiatura "photored"), l'assenza non occasionale di agenti operanti non appare consona all'utilizzazione di un apparecchio di rilevamento automatico, né appare superabile alla luce del disposto dell'art. 384 regolamento di esecuzione del codice della strada , atteso che tale norma è di natura regolamentare e secondaria rispetto alla disposizione legislativa, che prevede comunque come regola generale la contestazione immediata, e non contempla affatto l'assenza di agenti sul posto.
In base a tale orientamento, l'istitutuzionale rinuncia alla contestazione immediata non è conforme alle possibili situazioni che in tali evenienze possono verificarsi (come ad esempio nel caso di coda di veicoli che " non consenta al mezzo - 'che abbia legittimamente impegnato l'incrocio di attraversarlo tempestivamente), occorrendo, ai fini della corretta applicazione delle disposizioni relative, la presenza di. un agente operante in loco.
Tuttavia, occorre considerare che tutte queste pronunce si riferiscono a violazioni dell'art. 146, comma 3, del codice della strada commesse anteriormente alla data nella quale, con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono stati accertati i requisiti di omologazione delle apparecchiature di rilevamento fotografico.
I decreti dirigenziali sono stati emanati in forza delle modifiche del quadro normativo nel frattempo intervenute.
Difatti, l'art. 201, comma 1-ter, del codice della strada, introdotto dall'art. 4, comma 1, del decreto- legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2003, n. 214, ha previsto nel testo ratione temporis applicabile che nell'ipotesi di attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa (ipotesi contemplata dalla lettera b del comma l-bis della medesima disposizione) «non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate».
Conclusivamente, in tema di violazione dell'art. 146, comma 3, del codice della strada (attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa), per effetto della nuova disciplina recata dall'art. 201, comma l-ter, del decreto-legge n. 151 del 2003, i documentatori fotografici delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo, ove omologati ed utilizzati nel rispetto delle prescrizioni riguardanti le modalità di installazione e di ripresa delle infrazioni, sono divenuti idonei a funzionare anche in modalità completamente automatica, senza la presenza degli agenti di polizia.
Il secondo motivo formula il quesito se è legittimo presumere il regolare funzionamento dell'apparecchio "T-RED" in automatico, senza la presenza della polizia, se esso non risponde a tutti i requisiti richiesti dalla noativa.
Il motivo è inammissibile perché si conclude con un quesito astratto e generico, senza indicare in concreto sotto quale profilo l'apparecchiatura utilizzata non sarebbe conforme ai requisiti, di installazione o di funzionamento, previsti nel decreto di omologazione.
A cura della Redazione
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(Sentenza Cassazione civile 19/10/2011, n. 21605)