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lunedì 21 maggio 2012 | twitter |
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Responsabilita' civile

Nessun risarcimento in caso di''calunnia colposa''

La denuncia di un reato perseguibile d'ufficio non è fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante, ai sensi dell'art. 2043 c.c., anche in caso di proscioglimento o di assoluzione del denunciato, a meno che essa non integri gli estremi della condotta, dolosa, del delitto di calunnia.
(Sentenza Cassazione civile 12/01/2012, n. 300)
06/02/2012
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