Log in

lunedì 21 maggio 2012 | twitter |
Condividi
Codice della Strada

Non rischia il carcere chi usa abusivamente il contrassegno invalidi

di Alessio Scarcella
Non integra ne' il delitto di sostituzione di persona, ne' quello di truffa ai danni dell'ente territoriale che esercita la vigilanza della viabilita' la condotta di colui che esponga sul parabrezza dell'auto un contrassegno per invalidi, rilasciato ad altra persona che non si trova a bordo del veicolo, al fine di accedere all'interno di una zona a traffico limitato e percorrere le corsie preferenziali di un centro urbano.

Interessante decisione della Cassazione su una questione che riguarda una pratica piuttosto diffusa, ovvero l’utilizzo di un contrassegno per invalidi, regolarmente rilasciato, per circolare liberamente e parcheggiare nelle zone ove l’accesso è interdetto ovvero per poter usufruire degli stalli di sosta riservati agli invalidi. La Corte, con la sentenza in commento, dopo aver con dovizia di particolari ricostruito la normativa applicabile al caso in esame, giunge ad escludere qualsiasi rilevanza penale la fatto, ritenendo che la condotta di “abuso” nell’utilizzo del contrassegno invalidi costituisca, in virtù del principio di specialità dettato dall’artt. 9 della legge n. 689/1981, un mero illecito amministrativo punito dal codice della strada.

Il fatto

La vicenda processuale vedeva imputati due soggetti i quali era stati sorpresi a bordo di un’autovettura che aveva esposto sul parabrezza il contrassegno invalidi; all’atto del controllo, però, il soggetto cui il contrassegno era stato rilasciato non risultava essere a bordo del veicolo. Contestati i reati di sostituzione di persona e truffa ai danni dell’ente locale, i due venivano portati a giudizio ma il giudice investito del processo pronunciava sentenza di proscioglimento nei loro confronti, ritenendo non ipotizzabili reati contestati ma l’illecito amministrativo previsto dall’art. 188 CdS.

Il ricorso

Proponeva, però, ricorso il Procuratore della Repubblica, evidenziando, da un lato, che l’errore commesso dal giudice nel ritenere non configurabile il delitto di sostituzione di persona (art. 494 c.p.) nell'indebito utilizzo di un permesso per invalidi, segnalando che la giurisprudenza aveva ritenuto strettamente personale il contrassegno invalidi (Corte cost., ord. 21 luglio 2008, n. 328; Cass. civ., Sez. II, sent. n. 1292/2008 e Sez. I, sent. n. 508/2005); in ogni caso, aggiunge il P.M., era errata l'interpretazione data nella sentenza impugnata all'articolo 188 C.d.S. La giurisprudenza di legittimità, infatti, avrebbe ritenuto assorbito (ma quindi sussistente) nel reato di cui agli articoli 477 e 482 cod. pen. il reato di cui all'articolo 494 cod. pen. in ipotesi di utilizzo di un permesso per invalidi falsificato. Il ricorrente censurava, poi, la ritenuta non configurabilità del reato di truffa, asserendo che quest’ultimo sarebbe comunque ravvisabile nel mancato introito della sanzione pecuniaria da parte del Comune; in ogni caso si potrebbe versare in ipotesi di induzione in errore dei pubblici ufficiali ai sensi dell'articolo 48 cod. pen. con riferimento ai reati di abuso d’ufficio (art. 323 c.p.) o falso materiale in autorizzazione amministrativa (art. 477 c.p.).

La decisione della Cassazione

I giudici di legittimità hanno, diversamente, ritenuto corretta l’impostazione del giudice di merito.

Per meglio comprenderne le ragioni, è utile soffermarsi brevemente a ricostruire il quadro normativo. Il giudice di merito ha ritenuto configurabile l’illecito amministrativo previsto dall’art. 188 del Codice della Strada. La norma, sotto la rubrica “Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide”, dopo aver stabilito che per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire ed agevolare la mobilità di esse, secondo quanto stabilito nel regolamento (comma 1), prevede il rilascio di un’autorizzazione da parte del sindaco del comune di residenza per i soggetti legittimati ad usufruire delle predette strutture (comma 2). La norma prosegue precisando che i veicoli al servizio di persone invalide autorizzate non sono tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato (comma 3). Infine, è il comma 4 della richiamata disposizione a stabilire che chiunque usufruisce delle strutture di cui sopra, senza avere l'autorizzazione prescritta, o ne faccia uso improprio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80,00 a euro 318,00 (comma 4); diversamente, chiunque usa delle predette strutture, pur avendone diritto, ma non osservando le condizioni ed i limiti indicati nell'autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 39,00 a euro 159,00.

L’art. 381 del Reg. esec. del CdS, sotto la rubrica “Strutture e segnaletica per la mobilità delle persone invalide”, specifica al comma 2 che per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, il sindaco rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L'autorizzazione è resa nota mediante l'apposito "contrassegno invalidi". Quest’ultimo è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale ed ha validità quinquennale. Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio. Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, l'autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalità di cui sopra; in tal caso, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità. Infine, la norma regolamentare prevede che nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il sindaco può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno invalidi" del soggetto autorizzato ad usufruirne; tale agevolazione può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del "contrassegno invalidi". Questi deve, di norma, essere abilitato alla guida e deve disporre di un autoveicolo.

Così riassunta la normativa di riferimento, gli Ermellini si soffermano criticando il difforme orientamento, di recente sostenuto dalla stessa Cassazione sulla questione.

Una recente sentenza (Cass., Sez. V, n. 10203 del 14/03/2011, P.M. in proc. T., in Ced Cass. n. 249950) ha invero ritenuto che integri il delitto di sostituzione di persona la condotta del conducente del veicolo che circoli, in contrasto con il codice della strada, in zona vietata qualora esponga il contrassegno di autorizzazione rilasciato a persona disabile che non si trovi sul veicolo, in quanto, in tal caso, egli simula la qualità di titolare o di guidatore autorizzato anche al trasporto occasionale del titolare. Tale fatto, secondo questa sentenza, è diverso da quello sanzionato in via amministrativa dall'art. 188, comma 4, CdS, che concerne la condotta di chi non sia munito del detto contrassegno o dello stesso disabile che non rispetti le condizioni ed i limiti prescritti.

Orbene, secondo la Corte, soprattutto il confronto tra “recesso d'uso” e l' “uso improprio” dell'autorizzazione, e' illuminante della volontà del legislatore di "coprire" con la norma speciale anche i casi di chi utilizzi indebitamente un permesso invalidi altrui, consentendo anche in questo caso l'operatività del principio di specialità di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 9, applicabile quando il medesimo fatto sia punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa.

Da qui, dunque, la soluzione favorevole agli imputati.

La sentenza merita ampia e convita condivisione, in quanto applica rigorosamente i principi generali sul concorso tra illeciti amministrativi e illeciti penali, affermando l’art. 9, comma 1, della Legge n. 689/81 che “quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale”, ossia, nel caso di specie, l’art. 188 CdS.

Copyright © - Riproduzione riservata

(Sentenza Cassazione penale 06/12/2011, n. 45328)
24/01/2012
Condividi
Questo articolo è tratto da:
Newsletter
Resta aggiornato con la newsletter IpsoNews
Sull'argomento: Responsabilità e sanzioni

I nostri BLOG

Per esprimere la tua opinione su questi o altri argomenti vai su postilla.it
Il nuovo scudo fiscale
Editore: Ipsoa
€ 35,00 (-25%) € 26,25
Illeciti e sanzioni
Editore: Ipsoa Indicitalia
€ 50,00
Versione eBook € 34,30 +IVA
La responsabilità da reato degli enti
Editore: Utet Giuridica
Ispezioni e sanzioni nel Testo Unico Sicurezza del Lavoro
Editore: Ipsoa Indicitalia
€ 42,00
Versione eBook € 29,40 +IVA
Codice delle sanzioni
Editore: Ipsoa
Privacy in azienda
Editore: Ipsoa Indicitalia
€ 38,00 (-25%) € 28,50
Versione eBook € 26,60 +IVA