Con la sentenza in rassegna la S.C. - reiterando il prevalente e più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità - ha statuito che la procura speciale validamente rilasciata a margine o in calce di un atto di citazione nullo per insufficienza del termine a comparire non viene travolta dalla nullità dell'atto in cui è inserita, conservando una sua specifica identità negoziale ed una sua autonomia logica e giuridica rispetto al contenuto dell'atto in cui occasionalmente ha sede.
In altri termini, la procura speciale rilasciata al difensore, quand'anche a margine o in calce alla citazione, deve essere qualificato come negozio autonomo rispetto ad essa, e non è con questa in rapporto di dipendenza o subordinazione, sì che ove sia nullo l'atto introduttivo del giudizio consegua, necessariamente, la nullità del mandato alle liti (del resto, quest'ultimo si pone sovente come "prius" temporale ed è sempre un "prius" logico dell'attività svolta dal difensore tecnico, in ragione del conferimento dello "ius postulandi" che esso attribuisce).
In definitiva ¿ alla stregua del più recente indirizzo (v. Cass. n. 10231 del 2010) la procura speciale validamente rilasciata a margine od in calce ad un atto di citazione dichiarato nullo, non viene travolta dalla invalidità di tale atto ma, coerentemente con le esigenze di speditezza del processo civile, conserva una sua specifica identità negoziale ed una sua autonomia logica e giuridica, desumibili anche dalla varietà delle modalità di conferimento indicate nell'art. 82 c.p.c., nonché dal rilievo che, dal mero dato della localizzazione della procura, non può farsi derivare il restringimento degli ampi poteri che con essa la parte conferisce al difensore, estesi al compimento di tutte le attività volte al conseguimento della tutela giudiziaria, e dunque inerenti non solo al compimento degli atti introduttivi ma anche alla conduzione e prosecuzione del giudizio, ivi compresa, ove necessario, la rinnovazione della citazione nell'ipotesi di nullità oltre che la definizione della lite (in senso difforme cfr., peraltro, in precedenza, Cass. n. 15879 del 2006, secondo cui la procura apposta a margine o in calce all'atto di citazione resta travolta dalla nullità dell'atto medesimo, del quale costituisce parte inscindibile per lo stretto collegamento funzionale esistente tra la "vocatio in ius" e la procura speciale apposta a margine o in calce-, sicché la rinnovazione della citazione richiede il rilascio da parte dell'attore di un altro mandato al difensore, restando esclusa la possibilità di un mero richiamo al mandato in precedenza conferito).
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(Sentenza Ministero dell'Interno e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 05/11/2011, n. 23854)