Danno biologico e danno morale insistono su due piani diversi: il primo integra lesione alla salute, esprime cioè la lesione della sfera giuridica della vittima, il secondo una ulteriore conseguenza nociva su cui parametrare il risarcimento. Ove il danno biologico non sia provato, può liquidarsi autonomamente il danno morale?
Con una interessante sentenza il Tribunale di Genova si occupa della questione della individuazione e determinazione del danno risarcibile in un caso di abusi sessuali su minore, a seguito della fondamentale pronuncia delle Sezioni Unite (n. 26972/2008) sulla risarcibilità del danno biologico.
Sul piano concettuale, il Tribunale riconosce che anche a seguito della predetta sentenza non è affatto esclusa la autonoma risarcibilità del danno morale, ma essa è subordinata alla sussistenza di alcune condizioni. Il danno biologico è, infatti, la lesione della sfera giuridica prodotta da una lesione alla persona, il danno morale è l’ulteriore, eventuale, conseguenza della sofferenza psicologica. Il danno morale, in particolare, non è liquidabile ove al dannegiato sia stato riconosciuto un risarcimento onnicomprensivo (in tale caso la liquidazione del danno morale costituirebbe una abusiva duplicazione) ovvero quando, sotto altro profilo, non sia provato. Nella fattispecie considerata dal Tribunale di Genova la prima condizione non sussiteva e non veniva né allegato, né tantomeno provato un danno biologico.
Le porte per il risarcimento del (solo) danno morale restavano pertanto aperte. Si tratta allora di individuare in cosa possa consistere il danno morale in caso di abusi sessuali su persona minore. Quanto alla posizione del genitore, il Giudice ne riscontra la sussistenza nel turbamento del rapporto parentale.
La “vita di relazione” del minore, invece, non può considerarsi bene protetto suscettibile di lesione risarcibile sotto forma di danno biologico, bensì un danno conseguenza (del danno biologico) che, se provato, costituisce criterio di quantificazione del risarcimento del danno morale. Quanto alla liquidazione del danno morale patito dal padre, il Tribunale ritiene ragionevole base di calcolo il danno liquidabile per la perdita integrale del rapporto parentale, provvedendo ad una duplice riduzione (a ¼ per la parzialità della compromissione e poi ad 1/10 per l’occasionalità). Per ciò che attiene il danno al minore offeso, la base di calcolo viene individuata nel danno alla reputazione, ma maggiorata per la più rilevante pregnanza del bene leso.
(Sentenza Tribunale Genova 09/11/2010, n. 2258/07)