Nella sentenza in esame si controverte circa la correttezza del compenso richiesto da un avvocato nei confronti di un suo cliente per l’attività difensiva svolta.
Il cliente, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, contesta infatti il pagamento di alcune delle attività espletate dal difensore e chiede al Giudice che la parcella sia ricondotta a equità tariffaria.
Il primo aspetto che il Tribunale di Genova affronta, concerne l’onere della prova: spetta al professionista che chiede il compenso dimostrare l’esistenza del credito derivante dall’adempimento diligente delle opere compiute in esecuzione dell’incarico conferitogli. Altresì, specifica il Giudice, l’assolvimento a tale mandato può essere provato anche mediante presunzioni semplici.
Il problema più rilevante della sentenza tuttavia, consiste nello stabilire come faccia in concreto il Giudice a determinare l’ammontare del compenso professionale mediante l’equo utilizzo del tariffario e cioè, in altri termini, ad applicare la tariffa che in base al caso concreto appare la più opportuna. A tal riguardo, si afferma, in primo luogo, che è l’esame dettagliato delle singole voci della notula a guidare la determinazione in tal senso. Bisogna accertare se e quali attività di cui viene contestata l’esistenza o l’esatto adempimento, corrispondano a quelle indicate nella parcella.
Nella fattispecie in oggetto, il Giudice, nel ricondurre l’onorario a equità tariffaria ha perciò tenuto conto del fatto che: in riferimento al numero dei colloqui indicati dal legale uno di questi non si è mai effettivamente verificato; che l’asserito incontro con il magistrato di sorveglianza risultava assolutamente inutile (e perciò non giustificabile economicamente); che la disamina delle conclusioni del PM non essendo state proposte, non è mai avvenuta.
D’altra parte la sentenza, specifica in ultimo la necessità di porre alla base della valutazione giudiziale anche e soprattutto considerazioni di carattere globale, che svincolandosi dall’analisi puntuale delle singole voci della notula, tengano conto dell’intera vicenda.
Nel caso in esame ad esempio è anche l’ assoluta semplicità giuridica del fatto sottoposto alla prestazione del legale e il buon risultato defensionale da quest’ultimo raggiunto a essere determinanti. Sulla base di tutti questi elementi, il Tribunale di Genova ha proceduto quindi ad una riduzione del corrispettivo richiesto, revocando il decreto ingiuntivo perché non conforme al dovuto.
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(Sentenza Tribunale GENOVA 23/04/2011)