Sulla base di queste premesse, la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del procuratore della Repubblica avverso la sentenza di non luogo a procedere con cui il Gup aveva escluso il peculato d’uso (articolo 314, comma 2, c.p.) nella condotta di un carabiniere che aveva utilizzato l’auto di servizio, nonostante il divieto del superiore, per recarsi urgentemente a casa per sincerarsi delle condizioni della figlia che aveva avuto un incidente, evidenziando, a supporto della decisione liberatoria, che si era trattato di un fatto privo di lesività, inidoneo a pregiudicare apprezzabilmente la funzione pubblicistica cui era asservito il veicolo.
La soluzione della Cassazione è convincente, fornendo un’equilibrata lettura della disciplina del peculato nel caso di utilizzo improprio dell’autovettura di servizio.
In termini, del resto, si è già espressa la giurisprudenza di legittimità, laddove si esclude costantemente il reato di reato di peculato d’uso (articolo 314, comma 2, c.p.) in caso di uso momentaneo di un'autovettura di ufficio, anche se per finalità, reali o supposte, non corrispondenti a quelle istituzionali, quando si sia trattato di un uso episodico ed occasionale, non caratterizzatosi, quanto a consistenza (distanze percorse) e durata dell’uso, in fatti di effettiva “appropriazione” dell’autovettura di servizio, suscettibili di recare un concreto e significativo danno economico all’ente pubblico (in termini di carburante utilizzato e di energia lavorativa degli autisti addetti alla guida) ovvero di pregiudicarne l’ordinaria attività funzionale [cfr., di recente, Cassazione, Sezione VI, 27 ottobre 2010, PM in proc. Mola ed altri; nonché, Sezione VI, 10 gennaio 2007, Stranieri].
Ciò non esclude che il fatto possa rilevare contabilmente o disciplinarmente.
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(Sentenza Cassazione penale 12/01/2012, n. 809)