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lunedì 21 maggio 2012 | twitter |
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Lo stato vedovile cessa dalla prima celebrazione

Pensione di reversibilita', quando Chiesa e Stato si uniscono

L’art. 8 comma 5 della legge 253.1985 n. 121 dispone: il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche se l'ufficiale dello stato civile, per qualsiasi ragione, abbia effettuato la trascrizione oltre il termine prescritto.

Il successivo comma 6 della legge stabilisce: la trascrizione può essere effettuata anche posteriormente su richiesta dei due contraenti, o anche di uno di essi, con la conoscenza e senza l’opposizione dell’altro, sempre che entrambi abbiano conservato ininterrottamente Io stato libero dal momento della celebrazione a quello della richiesta di trascrizione, e senza pregiudizio dei diritti legittimamente acquisiti dai terzi”.

Il principio desumibile dalle norme citate è che il matrimonio religioso a seguito della trascrizione ha effetti civili dal momento della celebrazione.

Detto principio non soffre deroga in caso di trascrizione tardiva (oltre i cinque giorni previsti dal terzo comma) restando indifferente che il ritardo sia dipeso da fatto dell’ufficiale di stato civile o da volonta' dei coniugi.

La retroattività degli effetti civili opera, sia nei confronti dei coniugi che dei terzi, a tutti gli effetti, ma comunque senza pregiudizio dei diritti legittimamente acquistati dai terzi.

L’unica limitazione prevista dalla legge alla retroattivita' degli effetti civili è data dunque dalla salvezza dei diritti legittimamente acquistati dai terzi nel periodo intercorrente tra la celebrazione canonica e la trascrizione ne terzi, a tutti gli effetti, ma comunque senza pregiudizio dei diritti legittimamente acquistati dai terzi.

La prima conseguenza della retroattività degli effetti della trascrizione tardiva è che l’eventuale stato vedovile di uno o di entrambi i coniugi viene meno dal momento della celebrazione del matrimonio religioso.

Non è condivisibile I’affermazione della sentenza impugnata secondo cui lo status vedovile permane sino al momento della trascrizione, che non avrebbe effetto retroattivo in relazione a tale status,

Tale affermazione, invero, non trova fondamento alcuno nella lettera della legge, che fa salvi solo i diritti dei terzi, né tale norma di salvaguardia, espressamente limitata alla tutela dei diritti dei terzi, può estendersi analogicamente allo stato vedovile, come pure sostiene il giudice di appello, trattandosi di norma che fa eccezione alla regola generale e che non può applicarsi oltre i casi in essa considerati (art. 14 disposizioni sulla legge in generale).

Neppure ha fondamento la tesi della ricorrente secondo cui la disposizione che il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, essendo inserita nel comma 5 dell’art. 8 cit. troverebbe applicazione soltanto nel caso di trascrizione tardiva per fatto dell’ufficiale dello stato civile, prevista nello stesso comma, e non sarebbe applicabile neIl'ipotesi, prevista dal successivo comma 6, della trascrizione tardiva per volontà dei coniugi.

In realtà l’uso della congiunzione "anche” adoperata dal legislatore all’inizio del comma 6 lega le due ipotesi, previste dai due diversi commi, al principio comune della retroattività degli effetti della trascrizione; diversamente opinando, ove non vi tosse retroattività, non si comprenderebbe neppure la necessità della salvezza dei diritti dei terzi disposta dal comma 6.

Uteriore conseguenza della trascrizione tardiva del matrimonio religioso e della cessazione dello stato vedovile al momento della celebrazione del matrimonio religioso, è il venir meno del diritto del coniuge superstite alla pensione di reversibilità del coniuge defunto poiché, ai sensi dell'art. 3 del decreto luogotenenziale 18 gennaio 1945 n. 39 il diritto alla pensione di reversibilità cessa per sopravvenuto matrimonio.

(Cassazione civile Sentenza 21/04/2010, n. 9464)
04/05/2010
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