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lunedì 21 maggio 2012 | twitter |
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Speciale DL Liberalizzazioni

Per il contenzioso imprese sezioni ad hoc: deflazionare inflazionando?

Le società trovano il loro giudice specializzato. Il decreto Monti, infatti, modifica il d. lgs. 168/2003, che aveva istituito sezioni specializzate, ma solo in materia di proprietà industriale ed intellettuale: diventano sezioni specializzate per il contenzioso in materia di imprese. Lo stesso provvedimento assoggetta le controversie trattate dalle sezioni specializzate al pagamento di un contributo unificato in misura quadruplicata rispetto agli importi ordinari.

Le società trovano il loro giudice specializzato.

Il pacchetto liberalizzazioni (decreto legge n. 1 del 2012), nelle norme generali, prefigura un organo giudicante dedicato per il sistema delle imprese, che accorpa il tribunale prima solo dedicate a proprietà industriale ed intellettuale.

Il decreto Monti, infatti, modifica il d. lgs. 168/2003, che aveva istituito sezioni specializzate, ma solo in materia di proprietà industriale ed intellettuale: diventano sezioni specializzate per il contenzioso in materia di imprese. Le materie attribuite non toccano solo la vita interna delle imprese, ma anche i rapporti tra imprese e consumatori (class action) e i rapporti tra imprese e pubbliche amministrazioni(contenzioso sugli appalti pubblici, quest'ultimo per la parte devoluta ai giudici ordinari).

A questo proposito è utile enumerare per intero le materie attribuite e che fanno diventare il giudice in questione un vero e proprio giudice delle attività economiche.

Rimangono o passano al tribunale delle imprese:

:: le cause in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale e le controversie in materia di diritto d'autore;

:: le class action;

:: relativamente alle società dì cui al libro V, titolo V, capi V e VI del codice Civile (società per azioni e in accomandita per azioni) e alle società da queste controllate o che le controllano, le cause: tra soci delle società, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto di controversia;

:: cause relative al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;

:: di impugnazione di deliberazioni e decisioni di organi sociali; tra soci e società; in materia di patti parasociali;

contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;

:: cause ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle società controllate contro le società che le controllano;

:: cause relative a rapporti di controllo, coordinamento e gruppo cooperativo paritetico (articoli 2359, primo comma, n. 3, 2497- septies e 2545-septies codice civile).

Il tribunale delle imprese giudicherà anche sui contenziosi relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria, in cui sia parte una società per azioni o in accomandita per azioni, quando sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.

Nella versione previgente la competenza delle sezioni specializzate era limitata alle controversie aventi ad oggetto: marchi nazionali, internazionali e comunitari, brevetti d'invenzione e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto d'autore, nonché di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la tutela della proprietà industriale ed intellettuale. L'estensione delle competenze non risponde a un mero disegno organizzativo, ma deve contribuire all'obiettivo sostanziale di politica legislativa teso a introdurre in Italia maggiori liberalizzazioni.

Probabilmente lo strumento prescelto, sul lato della giustizia, è quello di creare una task force di magistrati che, avvezzi a trattare le cause sugli aspetti interni, ma anche su quelli operativi delle imprese, assumano l'obiettivo di una regolazione del mercato quale cardine interpretativo della legislazione sulle attività economiche.

Una regolazione che deve portare a un maggior grado di concorrenza, a best practises contrattuali e di gestione del contenzioso.

A questo proposito va ripetuto che vale sempre la regola della priorità nelle assegnazioni degli affari da trattare, desumibile dal decreto168, il quale precisa che ai giudici delle sezioni specializzate può essere assegnata, rispettivamente dal presidente del tribunale o della corte d'appello, anche la trattazione di processi diversi, purché ciò non comporti ritardo nella trattazione e decisione dei giudizi nelle materie specialistiche.

Le nuove regole si applicheranno, comunque, dopo una vacatio: il decreto legge prevede, infatti, che le disposizioni riguarderanno i giudizi instaurati dopo il novantesimo giorno dall'entrata in vigore del decreto stesso e quindi dal 23 aprile 2012 (salvo rettifiche in corso di conversione).

Come si legge nella relazione al decreto, lo stesso provvedimento assoggetta le controversie trattate dalle sezioni specializzate al pagamento di un contributo unificato in misura quadruplicata rispetto agli importi ordinari.

Questo determinerà un maggior gettito stimato in circa 7,76 milioni di euro, da destinare al fondo per la realizzazione di interventi in materia di giustizia civile, amministrativa e tributaria, ai sensi dell’articolo 37, comma 10, del D.L. 98/2011.

Sul piano del contributo unificato va anche tenuto conto che il decreto richiama l'applicazione dell'articolo 13, comma 1 bis, del Testo Unico delle Spese di giustizia (dPR 115/2002): questo significa che il contributo quadruplicato è soggetto a un ultteriore aumento della metà per il grado di appello e del doppio in caso di ricorso in cassazione.

Sul contributo unificato, in generale, si tratta dell'ennesimo rincaro, che mira esplicitamente a tenere lontani i cittadini dalle aule di giustizia.

Si tratta, dunque, di disposizioni che, da un lato, hanno una ratio finanziaria e e dall'altra deflattiva.

Va sottolineato che le modifiche al regime del contributo unificato negli ultimi mesi si non sovrapposte e stratuificate a tambur battente.

Ha cominciato (solo per predere appunto gli ultimi provvedimenti) il decreto 98 del 6 luglio 2011 (art. 37, comma 7) che ha introdotto un aumento generalizzato, assoggettando a contributo, anche le cause di lavoro e alcuni contenziosi in materia di diritto di famiglia.

Con il decreto 98, inoltre, si paga il contributo anche per le liti tributarie ed è stato incrementato il contributo per il contenzioso amministrativo. Inoltre si è previsto l'aumento del contributo quale sanzione per alcune dimenticanze formali: omessa indicazione dell'indirizzo pec e del numero di fax dell'avvocato o del codice fiscale della parte.

Le impugnazioni, invece, sono diventate più costose con la legge 183/2011: l’aumento è della metà per l’appello e del doppio per i ricorsi in cassazione.

Con la stessa legge si è introdotto il principio dell'assoggettamento a contributo unificato quali domande autonome per le domande riconvenzionali, atti di intervento e chiamate di terzo in causa.

Il decreto sulle liberalizzazioni quadruplica la misura per le cause di competenza del tribunale delle imprese.

Non è difficile ipotizzare che taluno metterà in discussione la legittimità costituzionale delle disposizioni che, incrementando la misura del contributo, possono anche eludere il diritto di difesa del cittadino (articolo 24 della Carta fondamentale).

Copyright © - Riproduzione riservata

27/01/2012
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