L'associazione "Agorà digitale" e il movimento "Radicali Italiani", attraverso specifica diffida ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2009, invitavano la Regione Basilicata a pubblicare sulla home page del sito internet istituzionale l'indirizzo di posta elettronica certificata come previsto dall'art. 54, comma 2-ter, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice di Amministrazione Digitale di seguito indicato con l' acronimo CAD).
Le associazioni, di fronte all'inerzia della pubblica amministrazione e trascorsi novanta giorni previsti ex D.Lgs. n. 198 del 2009, presentavano ricorso al Tribunale amministrativo e domandavano l'accertamento del disservizio determinato dalla mancata pubblicazione del sopra citato indirizzo di posta elettronica certificata e dall'impossibilità per cittadini e imprese interessate, di utilizzare, per le comunicazioni con l'ente, lo strumento della posta elettronica certificata.
L'inerzia della Regione avrebbe quindi determinato la violazione degli artt. 3 e 6 del Codice di amministrazione digitale (CAD) che riconoscono ai cittadini e imprese il diritto di comunicare con strumenti informatici e telematici con la pubblica amministrazione e garantiscono l'utilizzo della posta elettronica certificata.
Le associazioni chiedevano al Tribunale di accertare la violazione dell'obbligo di pubblicare l'indirizzo di posta elettronica e di condannare la stessa a porre in essere gli adempimenti necessari a garantire l'effettiva possibilità per gli utenti di comunicare con la Regione.
Il Tribunale ha verificato, in via preliminare:
- l'ammissibilità dell'azione per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni ex art. 1, comma 1, D.Lgs. 20 dicembre 2009, n. 198;
- la legittimazione ad agire e l'interesse al ricorso. In riferimento al primo profilo relativo all'ammissibilità dell'azione: l'art. 1, comma 1, D.Lgs. 20 dicembre 2009, n. 198 prevede "la possibilità di proporre un'azione allo scopo di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio", secondo il Tribunale, la sopra citata azione, è direttamente esperibile in quanto il legislatore ha già delineato il comportamento esigibile da parte della p.a. (la pubblicazione dell'indirizzo della Pec);
- non occorre, pertanto, in questo caso l'adozione di atti attuativi attraverso l'emanazione di decreti del Presidente della Repubblica previsti dall'art. 7, D.Lgs. 20 dicembre 2009, n. 198 "Attuazione dell'art. 4, L. 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici".
Sotto il profilo della legittimazione alla proposizione dell'azione per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni, il Tribunale ha precisato che la stessa va verificata caso per caso in relazione alla natura e alla tipologia dell'interesse leso; secondo il Tribunale, la legittimazione ad agire da parte del movimento dei radicali è preclusa, in quanto movimento politico non legittimato ad esprimere interessi giuridicamente rilevanti di una classe determinata e omogenea di utenti e consumatori: dallo statuto del movimento non si evince, infatti, nessun riferimento alla tutela dei diritti, delle libertà digitali, degli interessi dei consumatori e utenti.
Il Tribunale ha invece riconosciuto la legittimazione ad agire in capo all'associazione "Agorà Digitale", in quanto la stessa non ha un fine politico generale ma ha come scopo statutario la difesa delle libertà digitali e dello sviluppo di una comunicazione in rete in grado di coinvolgere e di informare.
Sotto il profilo dell'interesse ad agire, il Tribunale ha sancito che nel caso in cui l'azione per l'efficienza della p.a. ex art. 1, D.Lgs. n. 198 del 2009 sia presentata da un ente a tutela di un interesse collettivo: non occorre indagare sui requisiti di concretezza, attualità e immediatezza della lesione: è infatti la stessa rappresentatività dell'associazione rispetto ad una particolare categoria di utenti a consentire di verificare l'omogeneità dell' interesse dell'ente ricorrente rispetto a quello della classe che questo assume di rappresentare.
Il Tribunale ha approfondito se la mancata pubblicazione dell'indirizzo della posta elettronica certificata integri o meno uno dei presupposti previsti dall'art. 1, D.Lgs. n. 198 del 2009: la mancata adozione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo.
Il Collegio ha ricostruito, attraverso una specifica ricognizione normativa, l'evoluzione delle disposizioni che prevedono l'obbligo delle p.a. e anche delle Regioni di comunicare in via digitale con i cittadini e di pubblicare un indirizzo di posta elettronica certificata presso la pagina iniziale del sito web istituzionale.
L'art. 2 del CAD sancisce l'obbligo dello Stato, delle Regioni, delle autonomie locali sia di assicurare la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell' informazione in modalità digitale e sia di attivarsi a tal fine attraverso il ricorso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
L'art. 6 dello stesso CAD prevede l'utilizzo da parte della p.a. della posta elettronica certificata per la trasmissione telematica di documenti che necessitano di ricevuta di invio e di una ricevuta analoga.
L'art. 11, comma 1 del Decreto legislativo n. 150 impone la pubblicazione sui siti istituzionali delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione e quindi anche degli indirizzo di posta elettronica certificata fruibili dagli interessati.
L'art. 52 comma ter del CAD prevede che le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare nei propri siti un indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata " a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta.
Le linee guida per i siti web della Pa Anno 2010 adottate dal Ministero per la pubblica amministrazione e innovazione in attuazione della direttiva n. 8 del 2009 prevedono che l'elenco delle casella di posta elettronica certificata debba essere disponibile all'interno della testata, collocato in posizione privilegiata in modo da essere visibile nella home page del sito.
Alla luce della sopra citata ricognizione normativa, la Regione ha l'obbligo di soddisfare la richiesta di ogni cittadino e impresa interessata a comunicare in via informatica tramite posta elettronica certificata e di adottare gli atti di carattere tecnico e organizzativo finalizzati alla pubblicazione sulla pagina iniziale del sito degli indirizzi di posta elettronica certificata.
Secondo il Tribunale, la mancata individuazione di un indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata sul sito web e la mancata attuazione del diritto dei cittadini di comunicare elettronicamente tramite l'utilizzo della posta elettronica certificata costituiscono un disservizio ai danni dei cittadini ed imprese che sono stati costretti a recarsi personalmente presso gli uffici e ad utilizzare lo strumento cartaceo per ricevere ed inoltrare le comunicazioni e/o documenti.
Il Tribunale ha inoltre approfondito le ripercussioni del disservizio sia rispetto al mancato esercizio del diritto del privato di partecipare al procedimento amministrativo ex art. 4, comma 1, del CAD sia rispetto alla disciplina delle notificazioni ex art. 45 del CAD.
Il Tribunale, accertata la mancata pubblicazione sulla home page del sito dell'indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi ai sensi dell'art. 54, comma 2-ter del CAD, ha condannato la Regione a porre in essere gli adempimenti necessari alla pubblicazione del predetto indirizzo ed a rendere effettivo il diritto degli utenti di comunicare attraverso posta elettronica, entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Il Tribunale ha inoltre condannato la Regione al pagamento della somma di cinquemila euro a favore dell'associazione "Agorà digitale" per diritti, onorari e alla rifusione delle spese per il contributo unificato.
La sentenza in esame è importante in quanto costituisce una delle prime in materia di CAD e di Pec e colpisce l'inerzia di alcune p.a. refrattarie all'innovazione e al processo di digitalizzazione e favorisce il dialogo e la comunicazione con le imprese e cittadini, elementi cardini per il rilancio del Paese nella difficile fase economica che sta attraversando.
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(Sentenza Tribunale amministrativo regionale POTENZA 23/09/2011, n. 478)