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lunedì 21 maggio 2012 | twitter |
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Obbligazioni e contratti

Preliminare fraudolento, l'azione revocatoria colpisce il definitivo

Il presente contributo verte sulla questione della irrevocabilità del contratto preliminare, anche in rapporto al contratto definitivo quale atto dispositivo vero e proprio.

La sentenza in commento anzitutto si distingue per quanto segue.

La stipulazione di un negozio definitivo costituisce l'esecuzione doverosa di un pactum de contraendo validamente posto in essere, al quale il promissario non potrebbe unilateralmente sottrarsi e, in quanto tale, non può essere revocato, ai sensi dell'art. 2901 c.c., precisamente in base al disposto del comma 3.

Ciò in quanto si tratta di atto compiuto in adempimento di un'obbligazione e cioè di un atto dovuto.

Secondo la Cassazione, invece, è il negozio definitivo che può essere revocato se viene provato il carattere fraudolento del negozio preliminare con cui il debitore abbia assunto l'obbligo adempiuto con il contratto definitivo.

La sentenza di merito de qua evidenzia anche che l’azione revocatoria non può essere esperita neanche verso il contratto preliminare, poiché non determina effetti giuridici traslativi o comunque dispositivi, creando un mero vincolo alla traslazione, con una capacità dispositiva solo potenziale e futura.

E il detto contratto preliminare non è revocabile neanche dopo la stipula del contratto definitivo, tale da rendere effettivo l’effetto dispositivo della sfera patrimoniale dei due contraenti.

Vediamo però adesso la specifica argomentazione di tali asserzioni.

Ciò implica l’esatta considerazione anche della natura stessa dell’azione revocatoria.

Ebbene, come osserva il giudice brindisino, l’irrevocabilità di cui sopra è pienamente coerente anche con la natura dell'azione revocatoria che è infatti evidentemente finalizzata all’eliminazione di un effetto pregiudizievole.

Effetto che deve coinvolgere una particolare categoria di soggetti, ossia i creditori del soggetto che abbia fatto un atto dispositivo del proprio patrimonio.

Inoltre, tale atto deve essere di consistenza (qualitativa e soprattutto quantitativa) tale da mettere in dubbio – anche solo potenzialmente ! - la capacità della sfera patrimoniale del debitore di assolvere alla sua naturale funzione di garanzia verso i suindicati creditori.

Val la pena sottolineare che – come sottolinea il giudice salentino – l’elemento della sussistenza dell'eventus damni va accertata con riferimento esclusivamente all'atto e al momento della stipulazione definitiva.

La sentenza de qua opera invece un distinguo riguardo all’altro fondamentale presupposto, necessario ai fini dell’azione revocatoria, del consilium fraudis del terzo che partecipi all’atto dispositivo divenendo destinatario dell’atto dispositivo.

Ebbene, l’ordinamento al contempo considera – in modo senz’altro condivisibile - anche l’esigenza di tutela dell'affidamento dei terzi nella conclusione dell'atto, sia esso inteso come preliminare o come definitivo, sempre che tali terzi abbiano agito secondo buona fede soggettiva, ossia senza sapere di ledere la sfera giuridica altrui, e in particolare dei creditori.

In considerazione della necessità di valutare la buona fede o l’intento fraudolento del terzo, il momento rilevante - ai fini della valutazione della sussistenza di tale requisito – è, quindi, necessariamente – per il Tribunale di Brindisi - quello della stipula del contratto preliminare.

Infatti – come ragionevolmente osserva il Tribunale di Brindisi – è già con il contratto preliminare che il terzo pone in essere una libera scelta riguardo ai suoi diritti e obblighi, a nulla rilevando peraltro la mala fede - o comunque la consapevolezza della lesione o del rischio di lesione delle ragioni creditorie - che sia sopravvenuta alla definizione del vincolo preliminare

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01/07/2011
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