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lunedì 21 maggio 2012 | twitter |
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Lavoro

Principi operanti in materia di sanzioni disciplinari

Francesco Maiorana e Alessandro Jazzetti

La recidiva, anche se non configurabile, incide comunque sulla gravità del comportamento del lavoratore perché realizza una più intensa violazione degli obblighi.

Un dipendente impugnava dinanzi al Tribunale il provvedimento disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione globale di cinque giorni come previsto dall’art. 65 CCNL dei servizi ambientali e territoriali per non essersi presentato al lavoro dopo aver fruito di una settimana di ferie perché, a suo dire, sarebbe rimasto addormentato.

L’invalidità della sanzione, secondo il lavoratore, si fondava su tre profili analizzando, i quali è possibile riassumere i principi esposti in materia dal Tribunale adito.
In primo luogo, è rispettato il precetto di cui all’art. 7 della legge n. 300/1970 (relativo alla necessità di portare a conoscenza dei lavoratori le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni ed alle procedure di contestazione delle stesse) qualora le norme disciplinari risultino affisse come tali anche se avulse dal contratto che le contiene.
Il ricorrente riteneva contrariamente non risultasse adempiuto tale obbligo in quanto presso i luoghi aziendali vi era la pubblicazione solamente dell’estratto del CCNL dei servizi ambientali e territoriali considerato alla stregua di una mera enunciazione di provvedimenti disciplinari connessi a comportamenti generali.
Invero, l’esposizione dell’art. 63 CCNL configura comunque un’analitica enunciazione di condotte vietate tra le quali rientra quella specifica per cui è stata irrogata la sanzione de quo agitur (mancato rispetto dell’orario di lavoro).
In secondo luogo, non è necessaria la contestazione della recidiva per irrogare la sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione in quanto essa è imposta solo nel caso in cui l’azienda avesse inteso irrogare il licenziamento in luogo della sospensione come previsto dall’art. 65, 2° co., CCNL.
Secondo giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. lavoro, 21 maggio 2008, n. 12958) non si può tener conto della recidiva quando questa è elemento direttamente rilevante ai fini della sanzione da applicare successivamente, ma ciò non impedisce che venga considerata ai fini della valutazione sotto il profilo soggettivo, del fatto addebitato.
In particolare, se il lavoratore pone in essere una violazione e questa non gli viene addebitata, alla successiva infrazione non gli potrà essere contestata la recidiva, anche se, essa ha comunque una sua rilevanza perchè incide comunque sulla gravità della condotta posta in essere. Infatti, essendo il comportamento del lavoratore ripetuto nel tempo, realizza una più intensa violazione degli obblighi e comporta, quindi, una sanzione più grave (Cass., sez. lavoro, 20 ottobre 2009, n. 22162).

Infine, non ritiene sproporzionata il Giudicante la misura inflitta al lavoratore perchè lo stesso dopo una settimana di ferie “era rimasto addormentato” a differenza di un’ulteriore assenza in cui lo stesso aveva comunicato di “stare molto male”. Infatti, quest’ultima appare meno grave rispetto alla manifestata omessa diligenza per non essersi munito di un normale orologio dotato di suoneria per potersi svegliare in tempo e recarsi puntualmente al lavoro.

(Sentenza Tribunale Pordenone 13/05/2010, n. 89)
17/11/2010
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