La materia oggetto di pronuncia è quella dei “diritti connessi” al diritto d'autore, dei quali sono titolari i produttori fonografici, regolati dalla legge italiana sul diritto d'autore al Titolo II, intitolato "Disposizioni sui diritti connessi all'esercizio del diritto d'autore", agli artt. da 72 a 101.
Il provvedimento conferma un orientamento pacifico (v. Trib. Roma 3 ottobre 2006, in Annali it. dir. Autore, 2007, 962; Trib. Treviso 7 dicembre 2004, in Dir. Ind., 2005, 429; cfr. Cass., 30 ottobre 1975, n. 3693, in Rep.Giur.it., 1975, v. Persone fisiche e giuridiche, c. 3191, n. 14) in base al quale il soggetto che agisce quale mandatario dei produttori fonografici, titolari esclusivi del diritto d'autore cui accedono i diritti connessi, è legittimato ad agire in giudizio, ai sensi degli artt. 1703 e 1708 c.c., sia per ottenere il compenso spettante ai mandanti, nell'ipotesi in cui vi sia stata, da parte di terzi, l'utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi (art. 73 l.d.a.), sia per chiedere un equo compenso per l'utilizzo, senza scopo di lucro, dei fonogrammi medesimi, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi pubblica utilizzazione degli stessi (art. 73 bis l.d.a.).
L'art. 73 l.d.a. prevede, in particolare, che il produttore di fonogrammi, nonché gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi, indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito loro spettanti, hanno diritto ad un compenso per l'utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi.
Analogamente, l'art. 73 bis l.d.a. riconosce il diritto ad un equo compenso agli artisti interpreti o esecutori e al produttore del fonogramma, quando l'utilizzazione di cui all'articolo precedente è effettuata a scopo non di lucro (Trib. Roma 23 gennaio 2008, in Annali dir. Autore, 2008, 812). Il diritto del produttore fonografico si sostanzia, dunque, in uno ius excludendi alios da ogni forma di sfruttamento del fonogramma che rimane controllabile e negoziabile esclusivamente dal produttore (cfr. Cass., 23 novembre 1999, n. 12993, in Rep. Foro it., 1999;.Trib. Torino 29 maggio 1993, in Annali it. Dir. Autore, 1993, 738; Trib. Milano 8 marzo 2005, ivi, 2005) e rappresenta anche uno strumento di tutela dell'interesse del produttore medesimo a percepire almeno un compenso a fronte delle utilizzazioni del fonogramma non controllabili efficacemente, nonostante il diritto esclusivo.
In ambito comunitario, la stessa Corte di Giustizia CE (Sent. 7 dicembre 2006, causa C-306/05, in Dir. Autore, 2007, 292) ha precisato che l'installazione di apparecchi radiotelevisivi, nella fattispecie all'interno delle camere di un albergo, è in grado di rendere tecnicamente possibile l'accesso del pubblico alle opere radiodiffuse e che gli autori di tali opere hanno diritto ad un adeguato compenso in forza dell'utilizzo delle opere in occasione della comunicazione al pubblico ai sensi dell’art. 3, n. 1, direttiva 2001/29.
Nel caso qui deciso il Collegio puntualizza, inoltre, che l'esercizio del diritto di cui all'art. 73 l.d.a. si fonda su un presupposto diverso rispetto a quello che legittima la SIAE alla riscossione del compenso. In quest'ultimo caso, infatti, il diritto viene esercitato in relazione allo sfruttamento dell'opera creativa del titolare ricollegabile direttamente al diritto d'autore (nel campo delle radiodiffusioni, gli artt. 16 e 17 l. n. 633/1941); mentre, per i diritti discendenti da particolari forme di sfruttamento di tale opera (per la diffusione con mezzi fonografici, di cui agli artt. 72 e 73 della stessa legge), siamo in presenza dei “diritti connessi” al diritto d'autore che trovano il loro fondamento non nell'opera, ma nell'attività di produzione del supporto realizzato per diffonderla.
La trasmissione di musica radiodiffusa da parte dei pubblici esercizi configura, pertanto, un atto di sfruttamento economico ulteriore rispetto a quello originario dell'emittente radiotelevisiva che deve farsi rientrare sicuramente nella fattispecie dell'utilizzazione secondaria dei fonogrammi, a scopo di lucro, disciplinata dall'art. 73 l.d.a., vista la valenza economica attribuibile allo scopo perseguito di attrarre clientela all'interno del locale commerciale (Trib. Alessandria 24 ottobre 1988, in Dir. Autore, 1989, 192; Trib. Roma, 18 luglio 2006, in Dir. Autore, 2007, 144).
Va dunque riconosciuto al mandatario dei produttori fonografici che abbia agito in giudizio per ottenere il compenso di cui all'art. 73 l.d.a. il diritto alla relativa corresponsione per l'accertata diffusione di programmi da un apparecchio radiofonico, posto all'interno di un esercizio commerciale, il cui ammontare è stato stabilito, nel caso di specie, facendo applicazione delle tariffe di cui alla Convenzione stipulata dall'attrice con Confcommercio, più favorevoli, per la parte condannata al pagamento, rispetto alle previsioni del regolamento di cui al secondo co. dell'art. 73 cit.
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(Sentenza Tribunale MILANO 23/03/2011, n. 3911)